Migranti, 123 mila domande di regolarizzazione: l'85% per colf e badanti. C'è tempo fino al 15 agosto

Lunedì 20 Luglio 2020 di Giusy Franzese
Migranti, 123 mila domande di regolarizzazione: l'85% per colf e badanti. C'è tempo fino al 15 agosto

C’è ancora quasi un mese per presentare le domande di regolarizzazione dei migranti. Ma ormai è chiaro che ad avvalersi della norma sono soprattutto colf e badanti. Gli “invisibili” sfruttati nei campi per la raccolta stagionale di frutta e verdura - ovvero i principali destinatari della regolarizzazione, almeno secondo la ministra Teersa Bellanova (Italia Viva) che quasi faceva cadere il governo se gli alleati non avessero appoggiato la sua proposta - sono solo una piccolissima parte delle domande presentate.

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Su 123.429 domande presentate al 15 luglio scorso, solo 14.360 riguardano lavoratori agricoli, poco più del 15%. Invece sono oltre 106.000 le domande presentate dai collaboratori domestici. Anche questo un universo importante, ovviamente. Ed è giusto - sia per i lavoratori che per le famiglie che quasi sempre li ospitano - che questi lavoratori possano uscire dalla clandestinità. Ma comunque si tratta di risultati molto diversi rispetto alle intenzioni del governo.

Nel dettaglio, al 15 luglio scorso (le domande hanno preso il via il primo giugno), le domande di regolarizzazione ricevute dal portale del ministero dell’Interno sono 123.429, di cui 11.101 in corso di lavorazione. Per quanto riguarda i settori interessati, il lavoro domestico e di assistenza alla persona rappresenta l’87% delle domande già perfezionate (97.968) e il 76% di quelle in lavorazione (8.386). Il lavoro subordinato, invece, riguarda il 13% delle domande già perfezionate (14.360) e il 24% di quelle in lavorazione (2.715).

La media giornaliera delle domande presentate dal 1 luglio al 15 luglio è di circa 3.000. A livello regionale la Lombardia si conferma al primo posto per le richieste presentate per il lavoro domestico e di assistenza alla persona (28.658) e la Campania per quello agricolo (4.033). Ucraina, Bangladesh e Marocco sono le principali provenienze dei “regolarizzandi” per il lavoro domestico e di assistenza alla persona. Albania, Marocco e India sono invece ai primi posti per le domande per l’impiego in agricoltura e allevamento.

Il report del Ministero dell’Interno fornisce anche la cittadinanza dei datori di lavoro che hanno appoggiato le domande: per il settore domestico sono per la stragrande maggioranza italiani (74.605 su 97.968 domande lavorate). E così anche per il settore agricolo (su 14.360 datori di lavoro 13.066 sono italiani). Come è noto la norma consente anche di presentare la domanda di regolarizzazione agli aspiranti lavoratori (senza datore di lavoro) per un permesso temporaneo: in questo caso sono state presentate 5.733 richieste.

ANCORA UN MESE
C’è tempo fino al 15 agosto per presentare le domande per emersione lavoro e rilascio del permesso di soggiorno temporaneo nei settori agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico. Sono due le procedure previste a seconda se a presentare la domanda è il datore di lavoro, oppure lo straniero extracomunitario autonomamente.

CON DATORE DI LAVORO
In questo caso le domande vanno presentate presso lo Sportello unico per l’immigrazione istituito nelle prefetture. Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate. Se però il lavoratore già lavorava presso la famiglia (a fronte quindi di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare) al contributo forfettario di 500 euro deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, il cui importo verrà fissato da un decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ad oggi non ancora adottato. Tale versamento può essere effettuato anche dopo la presentazione della domanda, ma prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al momento della convocazione le ricevute di entrambi i pagamenti dovranno essere esibite dal datore di lavoro.

IL REDDITO DEI DATORI DI LAVORO
Sono richieste delle soglie di reddito imponibile minimo dei datori di lavoro (cittadini italiani o dell’Ue, o anche stranieri titolari di permesso di soggiorno Ue di lungo periodo) che presentano la domanda: almeno 30.000 euro, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse. Qualora venga presentata una dichiarazione di regolarizzazione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Nel caso di datore di lavoro di colf e badanti il reddito minimo richiesto è di 20.000 euro se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito, o di 27.000 euro in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi (la soglia di reddito può essere raggiunta anche con più persone conviventi). Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Insomma, se il contratto di lavoro sarà intestato ai figli per la mamma anziana, vale il reddito di questi.

Se il datore di lavoro è la persona assistita, è sufficiente produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo. Per poter accedere alla regolarizzazione i cittadini stranieri devono essere stati foto segnalati prima dell’8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, come risulta dalla dichiarazione di presenza o da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che, istituzionalmente o per delega, svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative etc..).

COME PRESENTARE LA DOMANDA
Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche sull’applicativo accessibile all’indirizzo, https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web. Successivamente all’invio della domanda sarà generata sul portale dedicato, area personale, la ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione da consegnare in copia al lavoratore.

Lo Sportello unico per l’immigrazione, dopo aver verificato l’istanza e acquisiti i pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, convocherà le parti per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno. Contestualmente, lo Sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla Questura tramite gli uffici postali. I datori di lavoro potranno avvalersi, per la compilazione e l’inoltro delle domande, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, sulla base dei protocolli d’intesa già sottoscritti.

SENZA DATORE DI LAVORO
Gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori indicati, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, presso i 5.700 uffici Postali dedicati (sportello amico), inoltrando l’apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato. L’onere del servizio è fissato in 30 euro.

Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a 130 euro a copertura degli oneri per la procedura, utilizzando il modello F24 (RECT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate. Per poter presentare la domanda occorre essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di un’attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine; essere presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020; comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza.

Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello di Poste Italiane, allo straniero è rilasciata una ricevuta contenente specifiche di sicurezza che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei citati settori di attività.

Contestualmente lo straniero verrà convocato presso la Questura per l’esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro qualora lo straniero, nel termine di sei mesi, abbia ottenuto un contratto di lavoro nei settori produttivi interessati.

Ultimo aggiornamento: 10:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA