Isopensione. Il decreto Milleproroghe prevede una nuova proroga della possibilità di pensionamento anticipato fino a 7 anni nelle aziende interessate da eccedenze di personale, fino al 2026. La disciplina della cosiddetta Isopensione è stata introdotta dall’art. 4, comma 1 e 2, della Legge 92/2012. Riconosce la possibilità ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani.
A chi interessa
La possibilità riguarda i dipendenti dell'azienda cui mancano al massimo 4 anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (67 anni di età o 41 anni e 10 mesi per la pensione anticipata). Con gli accordi con le sigle sindacali il datore di lavoro si impegna a versare all'Inps sia le somme per l'assegno sostitutivo della pensione che giunge al lavoratore (cosiddetto assegno di esodo) tramite l'istituto, che per la contribuzione correlata. In questo modo si garantisce la copertura per tutto il periodo fino al raggiungimento dell'età per la pensione. L'importo dell'assegno non subisce pesanti variazioni in negativo.
Le specifiche
L'accordo di esodo siglato con le rappresentanze sindacali dalle aziende deve essere anche autorizzato dall'Inos. L'istituto previdenziale i requisiti contributivi del dipendente e il requisito dimensionale dell'azienda. È inoltre richiesta anche una fidejussione per garantire la solvibilità dell'impegno finanziario verso il lavoratore. In più l'isopensione non gode della perequazione automatica all'indice Istat, non comporta i trattamenti di famiglia (Anf) ed inoltre non possono essere effettuate trattenute, ad esempio per riscatti e ricongiunzioni o per cessione del quinto .
Il Milleproroghe
Il termine di anticipo - prima fissato a 4 anni - per l'esodo dei lavoratori era stato portato a 7 anni per il triennio 2018-2020 dalla legge di bilancio 2018, poi riconfermato fino al 2023 dalla Manovra del 2021. La novità del Milleproroghe 2023 da poco convertito in legge conferma ancora fino al 31 dicembre 2026 quindi la possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell'azienda per lavoratori distanti 7 anni (invece che 4) dall'età per la pensione Inps.
L'assegno
Condizione sine qua non è che l’impresa si impegni nel frattempo, e con oneri completamente a suo carico, a corrispondere per l’intero periodo che intercorre tra l’esodo e la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia un assegno di importo corrispondente a quello del trattamento di pensione maturato in base alle regole vigenti, sia essa di vecchiaia oppure anticipata. L'assegno che spetta al lavoratore è sì pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe allo stesso dipendente al momento di cessazione del rapporto di lavoro, esclusa però la contribuzione correlata che il datore di lavoro versa per gli anni dello scivolo.
L'assegno di isopensione sarà di conseguenza sempre di importo leggermente inferiore a quello che sarà invece percepito al raggiungimento della pensione vera e propria. Al fine di non danneggiare la futura pensione del soggetto interessato, oltre all’assegno di isopensione, l’azienda si impegna infatti anche a farsi carico della contribuzione figurativa utile a coprire il periodo di “esodo”: tali contributi sono tuttavia considerati solo ai fini della misura del trattamento pensionistico vero e proprio. Solo al maturare dei requisiti per il pensionamento, l'assegno viene ricalcolato in ragione dell'ulteriore contribuzione versata dall'azienda nel corso dell'isopensione.
Gli accordi di esodo
Affinché l’isopensione sia applicabile è innanzitutto necessario un accordo sottoscritto tra l’impresa e le organizzazioni sindacali più rappresentative al suo interno: il lavoratore è comunque libero di aderire o meno allo scivolo pensionistico. L’accordo – che può essere concluso anche a seguito di una procedura di licenziamento collettivo - deve indicare sempre il numero di lavoratori in esubero e il termine entro cui il programma di esodo deve concludersi. Una volta sottoscritto, l’accordo deve essere poi presentato dal datore di lavoro all’INPS che dovrà valutarlo. Se tutte le condizioni risultano soddisfatte, l’Istituto lo convalida, l’accordo acquista efficacia e i lavoratori aderenti possono lasciare il lavoro secondo i tempi e le modalità definite dall’accordo stesso. L’assegno di isopensione, comunque corrisposto dall’Inps, avrà decorrenza dal primo giorno utile del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
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