Pensioni e Tfr, a chi non spetta (con Quota 103) e chi lo può richiedere in anticipo: tutte le novità dell'Inps

Ad essere stata ufficializzata è una sospensione del versamento del Trattamento di Fine Rapporto, detto anche liquidazione, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata

Venerdì 24 Marzo 2023
Pensioni 2023 e Tfr, a chi non spetta (con Quota 103) e chi lo può ricevere in anticipo: tutte le novità dell'Inps

Pensioni 2023, l'Inps ha fornito le nuove indicazioni relative al pagamento del Tfr nella circolarew n.27 del 10 marzo 2023, nella quale sono contenute anche le linee guida per quanto riguarda l'accesso alla pensione anticipata felssibile.

Ad essere stata ufficializzata è una sospensione del versamento del Trattamento di Fine Rapporto, detto anche liquidazione, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata. E sono anche indicati i lavoratori a cui invece spetta di diritto.

Pensioni, nel 2023 assegni più bassi di oltre 340 euro (ma non per tutti): ecco la tabella

 A chi non spetta

Come detto, il versamento del Tfr sarà sospeso per coloro che accedono alla pensione anticipata, che non decorre dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto al pagamento del trattamento pensionistico ordinario (ovvero al momento in cui si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia: qui quali sono) e nei tempi previsti dal legislatore. L’Inps ha specificato: «In virtù di quanto sopra indicato, il termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate relative a pensionamenti […] non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 24, con riferimento all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita». Di conseguenza, chi usufruirà di Quota 103 non si vedrà riconosciuto subito il TFR e dovrà aspettare. 

Quando i pagamenti?

L'inps ha anche chiarito che il Tfr sarà pagabile in certi termini temporali: decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia; oppure dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata. Qualora nel corso dei 24 mesi il lavoratore dovesse raggiungere l’età prevista per la pensione di vecchiaia, il periodo di attesa ai fini del pagamento del Tfr potrebbe contrarsi a 12 mesi a partire da tale ultimo evento. Decorsi i 12 ovvero i 24 mesi, comunque, rimane fermo il successivo intervallo temporale di 3 mesi, ovvero la cosiddetta finestra, concesso dal legislatore all’Inps, per provvedere al pagamento della prestazione previdenziale.

TFR e Quota 103, come ottenerlo?

Anche con Quota 103, disciplinato dalla legge n. 26/2019, è possibile però richiedere il Tfr in anticipo. Ma non per tutti. L'Istituto nazionale della previdenza sociale riconosce ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, la possibilità di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari, che aderiscono ad un apposito Accordo quadro, il finanziamento dell’indennità di fine servizio. L’importo però in questo caso non può essere superiore a 45.000 euro.

Il finanziamento agevolato

Chi non può ottenere il finanziamento agevolato? Sono esclusi coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto a pensione; i dipendenti, ancora in attesa di percepire l’indennità di fine servizio comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra indicate; il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Quota 103, la domanda

Sempre sul sito dell'Inps è disponibile la domanda per la pensione anticipata flessibile, prevista in via sperimentale dalla legge di bilancio 2023 (legge n.197/2022) per i lavoratori che entro la fine del 2023 maturano un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni. Lo precisa l'Inps con una nota. La pensione - ricorda l'istituto, che ha pubblicato una circolare di chiarimenti sulla misura introdotta con la legge di Bilancio - si può ottenere trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1/o aprile 2023. I soli lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono attendere sei mesi e, se hanno raggiunto i requisiti prima della fine di gennaio, almeno il 1/o agosto 2023. Durante il periodo che intercorre tra la data di decorrenza della pensione anticipata flessibile e la data di conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, non è possibile cumulare la pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui.

 

Requisiti e importi

L'importo massimo mensile della pensione anticipata flessibile in pagamento inoltre non potrà superare cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (per il 2023 l'importo è pari a 2.818,65 euro). Tale limite non trova più applicazione al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, che per il biennio 2023/2024 è di 67 anni. Il termine di pagamento del trattamento di fine rapporto o di fine servizio ( TFR/TFS) inoltre, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell'interessato, bensì del momento in cui il dipendente avrebbe raggiunto il requisito ordinario previsto per la pensione anticipata, ovvero matura il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia

Ultimo aggiornamento: 19:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

www.piemmeonline.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci