Decreto sostegno, come chiedere il contributo a fondo perduto e gli errori da non fare

Mercoledì 24 Marzo 2021
Decreto sostegni, come chiedere il contributo e gli errori da non fare

Arrivano i contributi a fondo perduto per aiutare le imprese colpite dalla pandemia. Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”) ha introdotto all’art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus. Il contributo, spiega l'Agenzia delle entrate, viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero 2020 rispetto al 2019. Ecco una guida per richiedere e ottenere il contributo e gli errori da non fare nella presentazione della domanda. Qui si può scaricare il modello dell’istanza e le qui le istruzioni di compilazione.

Online modulo per chiedere il contributo. Domande dal 30 marzo: come fare e chi può averlo

Cosa è.

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente. L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione media del fatturata registrata nel 2020 (anno dell’emergenza Covid-19) con la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Sulla base di un’opzione – irrevocabile – che il soggetto richiedente esprime nell’istanza al contributo, l’Agenzia delle entrate eroga l’intero contributo spettante mediante bonifico sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente o mediante attribuzione di credito d’imposta da utilizzare in compensazione. 

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

A chi spetta. Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia. Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021. Il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro. Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate.

Il calo del fatturato. Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguenti requisiti: 1) importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019 2) attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

 

A chi non spetta. Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021, con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto

soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 

enti pubblici

intermediari finanziari e società di partecipazione

La scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo. Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

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Pubblicato da Agenzia delle Entrate su Mercoledì 24 marzo 2021

L’Iban da indicare nell’istanza. deve individuare un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo, identificato tramite il relativo codice fiscale. Prima di inviare l’istanza, si invita a verificare con il proprio istituto di credito la correttezza e la validità attuale dell’Iban, nonché il codice fiscale a cui è intestato il conto e a porre la massima attenzione nel riportare l’Iban sull’istanza, in quanto errori su tale valore possono determinare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo. Tale raccomandazione è rivolta, a maggior ragione, ai soggetti che trasmettono istanze per più richiedenti.

La presentazione. Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021 esclusivamente per via telematica attraverso:

un software di compilazione di mercato, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021. Il file contenente l’istanza deve essere inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, è possibile inviare anche più istanze con un’unica trasmissione.

un’apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Contributo a fondo perduto”. Attraverso tale procedura è possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.

Gli errori su codice fiscale e Iban. Sulle istanze presentate per la richiesta di precedenti contributi a fondo perduto sono stati riscontrati frequenti errori nei dati indicati, in particolare relativamente al codice fiscale del soggetto richiedente e all’Iban, soprattutto nei casi di istanze inviate per più soggetti da parte dell’intermediario. Pertanto, per evitare errori non facilmente rimediabili, si invita a effettuare un’accurata rilettura e verificare i dati indicati, prima di inviare l’istanza.

L'elaborazione e le correzioni. Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell’istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all’istanza trasmessa. Per motivi tecnici legati ai ristretti tempi di erogazione del contributo a fondo perduto, il contribuente ha un periodo di tempo ridotto durante il quale poter sostituire un’istanza inviata con dati errati. Pertanto, al fine di evitare errori non facilmente rimediabili, è necessario prestare la massima attenzione nella fase di predisposizione dell’istanza, seguendo le istruzioni collegate al modello, e si suggerisce di rivedere attentamente i dati indicati prima di procedere all’invio. 

I controlli. L’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute ed effettua ulteriori verifiche anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi. Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate. Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata. Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (confisca).

La restituzione del contributo. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso. 

Ultimo aggiornamento: 25 Marzo, 10:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA