Congedi Covid e bonus nonni, le ultime novità, tra scadenze slittate e domande rifiutate

Giovedì 9 Luglio 2020 di Roberta Amoruso
Congedi Covid e bonus baby sitter, ecco le ultime novità, tra scadenze slittate e domande rifiutate

Arriva qualche novità per i congedi parentali. In attesa della conversione del decreto Rilancio che prevede grazie ad un emendamento l’estensione del periodo di congedo dal 31 luglio al 31 agosto l’Inps interviene con una circolare per spiegare come comportarsi in caso di non accettazione della domanda di congedo Covid e come funziona la conversione automatica del congedo parentale in congedo Covid19.

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1. COMPATIBILITÀ CON IL BONUS BABY SITTER E IPOTESI NON ACCETTAZIONE

L’Inps ricorda che in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19. Però, se è stata presentata una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro (1.000 per il personale sanitario e le forze dell’ordine), da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19. Invece, in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro (o 1.000), presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19. E se la domanda di congedo è stata respinta? Nel caso in cui all’interessato sia stata respinta la domanda di congedo Covid-19 presentata in data antecedente alla data di pubblicazione della circolare in questione, si può può chiedere il riesame di tale domanda oppure presentare nuova domanda di congedo Covid-19 per lo stesso o altro periodo. Si precisa, dice l’Inps, che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di congedo Covid-19 sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti e riesaminati in autotutela. Pertanto, anche i ricorsi già presentati presso il Comitato Provinciale di cui all’articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono definiti dalla Struttura territorialmente competente come riesame amministrativo in autotutela. Resta ferma la possibilità per il cittadino del ricorso all’autorità giudiziaria.

2. CONVERSIONE D’UFFICIO DEL CONGEDO COVID
L’Inps ricorda che la domanda di congedo COVID-19, a partire dal 29 marzo 2020 - data di rilascio della specifica procedura di presentazione telematica - può essere presentata da tutte le categorie lavorative individuate al paragrafo 1, per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 e può riferirsi anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5 marzo 2020. Il Decreto Rilancio però comma dispone la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori durante l’arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni. Tuttavia, considerato che dal 29 marzo 2020 è stata rilasciata apposita procedura di presentazione telematica delle domande di congedo COVID-19, si precisa che la conversione interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato e la trasformazione interessa le domande di congedo presentate dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps. Non è possibile richiedere l’annullamento della suddetta conversione/trasformazione in congedo Covid-19 dei periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale effettivamente già fruiti. Qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del congedo Covid-19, si provvede alla definizione delle domande di congedo parentale originariamente richieste. Inoltre «non sono rinunciabili i periodi di congedo Covid-19 effettivamente fruiti, avendo esercitato il genitore, al momento di presentazione della domanda, la scelta di uno specifico titolo di assenza connesso alla finalità per la quale è stato istituito».

Per quanto concerne, invece, le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo presentate a partire dal 29 marzo 2020 per periodi ricadenti nell’arco temporale ricompreso dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, si precisa che le stesse non sono oggetto di conversione/trasformazione d’ufficio in domande di congedo Covid-19 sia in quanto, da quella data, è possibile esercitare l’opzione di fruire dell’una o dell’altra tipologia di congedo sia alla luce dell’estensione al 31 luglio 2020 del periodo di fruizione del congedo Covid-19, nonché del possibile accesso al bonus baby sitter o centri estivi. Ma c’è un’altra opzione possibile: chi avesse presentato domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale in luogo di una domanda di congedo Covid-19 durante i giorni di attesa della proroga della misura (ad esempio dal 4 al 19 maggio 2020) potrà presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale. In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’INPS di nuove domande di periodi di congedo Covid-19, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo Covid-19 pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione, nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi Uniemens verso l’Istituto, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 6. Anche i lavoratori iscritti alla Gestione separata con committente devono tempestivamente comunicare allo stesso la presentazione di nuove domande di periodi di congedo COVID-19 in luogo di precedenti domande di congedo parentale.

ESTENSIONE AD AGOSTO
Nel testo definitivo del decreto Rilancio, quando quindi sarà convertito in legge entro il 18 luglio, il congedo parentale Covid-19 sarà ufficialmente esteso fino alla fine del mese di agosto. Ricordiamo che il congedo parentale Covid-19, insieme al bonus baby sitter, è stato introdotto dal decreto Cura Italia per 15 giorni che sono poi diventati 30 in totale con il decreto Rilancio. L’incremento dei 15 giorni prevedeva che chi non avesse ancora fruito potesse richiederne 30, chi aveva già utilizzato i primi 15 giorni di congedo parentale COVID-19 poteva averne la restante parte. Con il nuovo emendamento i giorni restano i medesimi vale pertanto lo stesso principio, solo il tempo viene prolungato di un mese dal 31 luglio al 31 agosto. Molti genitori che non hanno utilizzato ancora il congedo parentale Covid-19 possono quindi approfittarne e farne richiesta. Il congedo parentale Covid-19 prevede un’indennità pari al 50% della retribuzione e coperta da contribuzione figurativa per genitori con figli fino a 12 anni di età. Può essere fruito in modo continuativo o frazionato da uno o entrambi i genitori alternativamente entro e non oltre il 31 agosto 2020, stando all’emendamento approvato il 3 luglio, con decorrenza dal 5 marzo 2020. Il congedo parentale Covid-19 rientra tra le varie misure per le famiglie previste dal decreto Rilancio le quali, con la proroga fino al 31 agosto 2020 dello stesso potranno tirare un sospiro di sollievo e sfruttarlo fino alla riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre 2020.

MA IL BONUS BABY SITTER SCADE A LUGLIO
Nessuna proproga è prevista invece al momento per il bonus baby sitter, fruibile fino al 31 luglio.


 

Ultimo aggiornamento: 10 Luglio, 11:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA