Cessione del quinto, restituiti i costi con l'estinzione anticipata

Lunedì 19 Luglio 2021 di L.Ram.
foto di repertorio

ROMA  - Anche grazie all'Europa, mercoledì i consumatori segneranno un punto a loro favore nel confronto quotidiano con il sistema bancario. Già approvato dalla Camera nell'ambito del Dl Sostegni bis, anche il Senato dovrebbe approvare nella seduta di mercoledì l'emendamento che impone misure molto stringenti e favorevoli al consumatore in caso di rimborso anticipato di un finanziamento.
La nuova normativa trae forza dalla sentenza Lexitor emessa nel settembre 2019 dalla Corte di Giustizia europea, che ha sancito il diritto del consumatore alla restituzione di tutti i costi a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento in caso di estinzione anticipata.

Il riferimento è anzitutto alla cessione del quinto e al credito al consumo - due forme di prestito bancario molto diffuse in tutto il territorio - che i consumatori, grazie alla normativa che sta per essere varata, potranno con maggiore tranquillità e convenienza estinguere in via anticipata.


LA SENTENZA LEXITOR
A fronte delle osservazioni sollevate da alcune associazioni dei consumatori, che giudicano sufficiente la sentenza Lexitor per conseguire lo scopo, la Commissione Bilancio della Camera ha però valutato opportuno dare maggiore certezza all'ambito di applicazione della decisione della Corte, blindandolo con una norma precisa. Occorre peraltro ricordare come la sentenza Lexitor abbia stabilito che il diritto alla restituzione non si applica ai soli costi recurring, cioè quelli legati alla durata del contratto di finanziamento, ma anche a quelli definiti upfront, cioè indipendenti dalla durata, che in base alla normativa attualmente in vigore non venivano rimborsati: si pensi ad esempio alle spese di istruttoria, perizia ed intermediazione.
Di qui la necessità di un intervento del legislatore utile ad aggiornare il nostro ordinamento con il più recente orientamento della giurisprudenza europea che non a caso è molto più favorevole ai consumatori.
Naturalmente le banche su tale impostazione hanno opposto una forte resistenza, perché si vedono costrette a restituire oltre alle spese d'istruttoria anche somme che non hanno mai incassato (per esempio le spese per le perizie e di intermediazione). La novità è comunque di grande vantaggio per il sistema perché grazie all'obbligo introdotto dalla nuova norma, d'ora in avanti si eviteranno numerosi contenziosi che, fatti i debiti distinguo, fino a oggi sono serviti soltanto a gonfiare le casse delle associazioni dei consumatori che si muovono in questo settore.
Quanto infine agli intermediari del credito, ossia coloro che in sostanza mettono in relazione i clienti con la banca, appare superfluo il loro timore di essere messi in difficoltà dalla previsione secondo la quale l'istituto di credito ha diritto di regresso nei loro confronti per la quota rimborsata e relativa al compenso per l'attività di intermediazione. Infatti, su questo punto il testo approvato non stabilisce un automatismo, ma affida la questione alla libera pattuizione tra banche e intermediari, lasciando quindi alle parti ogni valutazione sulla convenienza di prevedere una clausola in tal senso.
 

Ultimo aggiornamento: 19:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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