Cedolino pensione 2023, il documento è ora visibile sul sito dell'Inps. I pensionati, accedendo all'area dedicata, possono verificare l’importo erogato ogni mese dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. La rivalutazione delle pensioni è stata attribuita da gennaio al 100 per cento per chi riceve un trattamento fino a 4 volte quello minimo.
La data di pagamento
Come si legge sul sito dell'Istituto, il pagamento avverrà con valuta 1°marzo, per i pagamenti accreditati presso Poste Italiane, e con valuta 3 marzo per i pagamenti presso gli istituti di credito. In attesa dell’approvazione della legge di bilancio 2023, l’Inps aveva attribuito la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100% in tutti i casi in cui l’importo di pensione cumulato fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nel 2022 (pari a 2.101,52 euro).
A seguito dell’approvazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’Inps ha quindi effettuato il calcolo della perequazione relativa ai trattamenti pensionistici il cui importo cumulato sia superiore a quattro volte il trattamento minimo secondo le fasce di importo e le relative percentuali previste dall’articolo 1, comma 309. L’importo di pensione è stato, pertanto, aggiornato dal mese di marzo 2023 e sono stati posti in pagamento anche gli arretrati di perequazione riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.
L'elenco
- mercoledì 1 marzo per i cognomi dalla A alla B;
- giovedì 2 marzo per i cognomi dalla C alla D;
- venerdì 3 marzo per i cognomi dalla E alla K;
- sabato 4 marzo (solo la mattina) per i cognomi dalla L alla O;
- lunedì 6 marzo per i cognomi dalla P alla R;
- martedì 7 marzo per i cognomi dalla S alla Z.
Trattenute fiscali
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’Irpef mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022. Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Inoltre, nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2022 abbia determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, prosegue la rateazione del recupero fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010). Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
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