Cassa integrazione, nuove scadenze: entro il 15 luglio domande per riduzioni orarie tra febbraio e aprile

Lunedì 13 Luglio 2020 di Luca Cifoni
Cassa integrazione, le nuove scadenze: entro il 15 luglio domande per riduzioni orarie tra febbraio e aprile

Si aggiornano in continuazione le regole per fruire della cassa integrazione legata all'emergenza Covid. Sul sito dell'Inps è stata da poco pubblicata la circolare 84 del 10 luglio scorso, che chiarisce le modalità di applicazione degli ultimi due provvedimenti in materia, il decreto "Rilancio" e il decreto 52 del 16 giugno 2020. I due interventi aggiungono altre 9 settimane di ammortizzatori sociali a quelli già resi disponoibili con il decreto "Cura Italia". Ma le 9 settimane aggiuntive sono divise in due blocchi rispettivamente di 5 e 4 settimane, che possono essere utilizzati consecutivamente a certe condizioni.

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In generale per fruire di ulteriori cinque settimane per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, rispetto alle nove originarie, è necessario che queste ultime siano state completate. Inoltre tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può però, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive (9+5+4).

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In particolare poi il decreto 52 ha stabilito dei termini più rigidi per la fruizione degli ammortizzatori, con la conseguenza che i periodi vengono persi se la richiesta non è stata inoltrata nei tempi previsti. La regola generale è che le istanze devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Si applicano però alcuni termini provvisori in sede di prima applicazione delle norme. La scadenza slitta al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge 52) se questa ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

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Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020, dopodomani.
I datori di lavoro che hanno commesso errori nella domanda (ad esempio richiedendo trattamenti diversi da quelli a cui si aveva diritto) devono ripresentarla in forma corretta entro trenta giorni.  Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati a decorrere dal 1° giugno 2020, la scadenza è fissata al 31 luglio 2020, mentre, per quelli iniziati dal 1° luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2020. Come già accennato, in tutti i casi il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza della domanda.

Ultimo aggiornamento: 22:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA