Superbonus 110% al via: tutte le regole operative per accedere, tra moduli e prezzi

Martedì 6 Ottobre 2020 di Roberta Amoruso
Rifacimento della facciata di un edificio
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Ora è ufficiale. Il Superbonus e il Sismabonus al 110 per favorire l’efficientamento energetico e gli interventi antisismici sono pienamente operativi. l’annuncio del Ministero dello Sviluppo economico segue la pubblicazione dei decreti attuativi che completano il puzzle dei requisiti e dei paletti per il doppio incentivo previsto dal decreto Rilancio. I due provvedimenti ministeriali, corretti secondo le osservazioni della Corte dei Conti, definiscono sia i requisiti tecnici per accedere alle agevolazioni fiscali sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, Una misura definita «fondamentale» dal Mise per la ripresa dell’economia «che garantisce a tutti i cittadini »la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione degli edifici».

Dunque, a partire dal prossimo 15 ottobre potrà essere inviata all’Agenzia dell’entrate la comunicazione che consentirà di optare, al posto della fruizione diretta della detrazione fiscale, per uno sconto da parte dei fornitori dei beni e servizi o, in alternativa, per la cessione del credito.

Superbonus 110%, basterà un terzo dei condomini per avviare i lavori

Ecco tutti i dettagli. Va detto subito che il decreto “Asseverazioni”, messo agli atti dal Mise, individua i contenuti dell’asseverazione tecnica e fornisce i modelli da utilizzare per l’asseverazione agli organi competenti, tra cui all’Enea, degli interventi di efficientamento energetico ammessi al superbonus 110%. Invece, il decreto “Requisiti tecnici” varato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Mef, il Ministro dell’Ambiente e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, definisce i requisiti tecnici e i massimali di costo per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici agevolati da ecobonus, bonus facciate e superbonus 110%.

DECRETO ASSEVERAZIONI
In questo provvedimento di 9 articoli sono puntualizzate modalità e contenuti delle asseverazioni che i tecnici incaricati dovranno predisporre ed inviare agli organi competenti del caso, tra cui l’Enea, per fruire del superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del decreto Rilancio. L’asseverazione può riguardare interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, pari almeno al 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato. Come prepararla? L’asseverazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere compilata dal tecnico abilitato sul portale informatico dell’Enea secondo i modelli allegati al decreto (l’Allegato 1 serve per asseverare interventi conclusi, mentre l’Allegato 2 va utilizzago per asseverare lo stato di avanzamento dei lavori).

I documenti da fornire insieme all’asseverazione sono i seguenti: -
- copia del documento di riconoscimento;
- polizza assicurativa (parte del documento di asseverazione). Ma non sono ammesse polizze di assicurazione stipulate con imprese di assicurazione extracomunitaria, cioè società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o che non aderiscono allo Spazio economico europeo.
Il massimale della polizza di assicurazione deve essere adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni. il massimale della polizza di assicurazione non può comunque essere inferiore a 500.000 euro. Il modello compilato, firmato in ogni e timbrato nell’ultima pagina con il timbro professionale, è digitalizzata va trasmessa all’Enea attraverso il portale informatico (se le asseverazioni riguardano lavori conclusi, la trasmissione va fatta entro 90 giorni dal termine dei lavori).

DECRETO REQUISITI TECNICI

Il decreto Requisiti tecnici rappresenta invece il vademecum sgli interventi di efficienza energetica che beneficiano del superbonus 110%, ma anche dell’ecobonus “ordinario” (al 50-65-70-75-80-85%) e del bonus facciate. Le disposizioni e i requisiti tecnici previste dal decreto si applicano agli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020. Per gli interventi precedenti tale data, si applicano invece le disposizioni di cui al decreto del Mef di concerto con il Mise 19 febbraio 2007. La data di inizio lavori è comprovata, se prevista, dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005.
Quali interventi sono previsti? Ecco l’elenco:
- interventi di riqualificazione energetica globale su edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti;
- interventi sull’involucro di edifici esistenti o parti di edifici esistenti;
- installazione di collettori solari; -
interventi sugli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
- installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation.

I MASSIMALI SUI PREZZI
Spunta una novità sul fronte prezzi. Vengono introdotti dei massimali di spesa per le diverse tipologie di intervento. Ma non si tratta più del massimale per la sola spesa complessiva, riguarda anche la spesa unitaria al metro quadrato (o al kilowatt termico/elettrico) delle opere. Il provvedimento prevede, dunque, alcuni paletti per gli interventi ammessi al superbonus 110% nonché per gli altri interventi che prescrivono la redazione dell’asseverazione da parte di un tecnico abilito. Nel dettaglio:
- i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle alcuni paletti regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi alla regione in cui si trova l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai prezziari;
il tecnico può fare riferimento ai prezzi delle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
- se i prezzari non riportano le voci degli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato fissa i nuovi prezzi in modo analitico secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In questo caso, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I.
Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore (ad esempio come avviene per gli interventi di mera sostituzione degli infissi o della caldaia), il massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato in base ai massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I del decreto. Tra le spese agevolabili ci sono anche quelle per le prestazioni professionali che accompagnano gli interventi, dalla redazione alle asseverazioni fino all’attestato di prestazione energetica. Il decreto definisce poi gli adempimenti necessari per beneficiare delle detrazioni per la riqualificazione energetica.
Tra i principali adempimenti:

- depositare in Comune, nei casi previsti, la relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005 o un provvedimento regionale equivalente. La relazione tecnica è obbligatoria per beneficiare del superbonus 110%;
- l’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
- se la spesa è sostenuta da una persona fisica e nel caso in cui non si scelga la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo: effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico agevolato, dal quale risulti il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del beneficiario del bonifico;
- conservare fatture e ricevute dei bonifici;
- trasmettere la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
- per il superbonus 110%: trasmettere all’Enea l’asseverazione dei tecnici con il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Altra novità sono i nuovi valori di trasmittanza termica massima per accedere alle detrazioni fiscali, indicati nell’Allegato E, più stringenti rispetto ai limiti attuali.

Ultimo aggiornamento: 7 Ottobre, 11:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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