Casa, superbonus 110%: slitta al 31 marzo la scelta. Tutte le scadenze per i lavori a costo zero

Giovedì 11 Marzo 2021 di Roberta Amoruso
Casa, superbonus 110%: slitta al 31 marzo la scelta. Tutte le scadenze per i lavori a costo zero

Superbonus del 110%: c’è ancora tempo fino al 31 marzo tra lo sconto in fattura o la cessione anche degli altri bonus edilizi spettanti per le spese sostenute nel 2020. La proroga, rispetto alla scadenza del 16 marzo, è stata comunicata dall’Agenzia delle Entrate venendo incontro alle richieste di operatori, consulenti e loro associazioni di categoria.

Con un'avvertenza: in caso di mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previsti l’opzione diventa di fatto inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione: è possibile monetizzare i bonus edilizi anche per le spese che saranno sostenute nel 2021 e, solo ed esclusivamente per il superbonus 110%, per quelle sostenute nel 2022.

 

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Come fare la comunicazione

La comunicazione della scelta per la cessione o lo sconto in fattura deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate. E deve essere fatto esclusivamente in via telematica attraverso il servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Oppure attraverso i canali telematici della stessa Agenzia. L'opzione può essere esercitata a fine lavori oppure è possibile farlo in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Con una precisazione: nel caso dei lavori che danno diritto al superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento in questione. In assenza dell'invio della comunicazione nei termini e con le modalità previsti l’opzione è inefficace nei confronti dell’Agenzia.

Cosa succede dopo? Una volta arrivata la comunicazione sarà rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure il rigetto, con  tanto di indicazione delle motivazioni. Entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, la comunicazione può anche essere annullata, pena il rifiuto della richiesta. Lo stesso vale per l'invio di una comunicazione che sostituisca interamente la precedente. In caso contrario, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

A chi spetta inviare la comunicazione

 

Il soggetto chiamato a inviare la comunicazione dipende dal tipo di interventi (se sulle parti comuni degli edifici o sulle singole unità immobiliari) e del tipo di bonus (superbonus 110% o altre detrazioni). Dunque, la comunicazione dei lavori sulle unità immobiliari deve essere trasmessa: - per il superbonus 110%: dal soggetto che rilascia il visto di conformità; - per tutte le altre detrazioni: dal beneficiario della detrazione, direttamente o tramite un intermediario. Se si tratta, invece, interventi fatti su parti condominiali, l’invio della comunicazione: - per il superbonus 110%: può essere effettuato (solo attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate) dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o tramite intermediario. In quest'ultimo caso, chi rilascia il visto deve verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazione nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate; - per tutte le altre detrazioni: dall’amministratore di condominio. Nel caso  dei condomini minimi in cui scatta l'obbligo di nominare l’amministratore, ma i condòmini non hanno provveduto, la comunicazione deve essere inviata trasmessa da un condomino incaricato, direttamente tramite intermediario. 

Specifiche per il superbonus

Nel caso dell'invio della scelta per il superbonus 110% sono necessari specifici documenti e attestazioni tecniche e fiscali. Occorre richiedere il visto di conformità, rilasciato  dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf. Per gli interventi di efficienza energetica è inoltre necessaria l’asseverazione tecnica che attesti la rispondenza dell’intervento al decreto Requisiti del 6 agosto 2020 e la lecorrispondente congruità delle spese (i contenuti sono definiti dal decreto “Asseverazioni” del 6 agosto 2020). L’asseverazione va compilata sul portale online dell'Enea e va inviata entro 90 giorni dal termine de lavori o ad ogni stato avanzamento lavori. Alla ricezione dell’asseverazione, l'Enea rilascia una ricevuta informatica comprensiva di un codice identificativo. Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (di cui al comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio), invece, bisogna acquisire l’asseverazione, da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Quando fare la comunicazione

 

La comunicazione va fatta entro il 31 marzo 2021. Per le spese sostenute nel 2021, invece, l’invio va effettuato entro il 16 marzo 2022. Per il superbonus 110% occorre inoltre tener presente: - nel caso di interventi di efficienza energetica: la comunicazione può essere trasmessa a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione; - nel caso gli interventi di riduzione del rischio sismico: la comunicazione può essere trasmessa successivamente al deposito dell’asseverazione presso lo sportello unico competente.

 

Come funzionano le tre opzioni

Nel caso in cui non si voglia aspetare di detrarre annualmente le spese previste dai bonus edilizi, si può afre ricorso allo sconto in fattura e alla cessione del credito. Con l’utilizzo diretto, la detrazione (da ripartire tra gli aventi diritto) va indicata nella dichiarazione dei redditi e va a ridurre l’imposta dovuta. Se si sceglie questa strada si deve anche avere la liquidità per pagare i lavori e la detrazione si recupera in 5 o 10 quote annuali a seconda della tipologia di bonus. Considerare che si può detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.

Alcune avvertenze

Va tenuto presente, però, che non possibile recuperare il credito d’imposta non utilizzato nell’anno chiedendolo a rimborso o inserendolo nelle successive dichiarazioni dei redditi. È invece possibile scegliere di cedere le rate non ancora portate in detrazione, anche solo per alcune rate residue (purché riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e, per il superbonus 110%, nel 2022). A patto che  la cessione riguardi tutte le rate residue ed è irrevocabile. Facciamo un esempio, per una spesa sostenuta nel 2021 si può utilizzare direttamente le prime due rate di detrazione e decidere di cedere le restanti rate. La comunicazione della cessione del credito sulle rate residue non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Il meccanismo è diverso per lo sconto in fattura concesso dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’accordo con i fornitori stessi. Lo sconto è pari alla detrazione e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. In pratica, la detrazione va a ridurre l’importo della fattura. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto parziale, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Per il superbonus 110%, otterrà un credito di imposta del 110%. Il fornitore può usufruire del credito in compensazione oppure cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In caso di interventi su parti comuni condominiali, può essere emessa una sola fattura al condominio. Con la cessione, invece, la detrazione si trasferisce ad altri soggetti a scelta. Per esempio, a favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; - di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); - di istituti di credito e intermediari finanziari Il credito d’imposta è pari alla detrazione spettante ed è usufruito dal cessionario con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

Tutte le spese ammesse

 

È bene tenere presente che la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito riguarda esclusivamente le detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Per il superbonus 110%, a seguito della modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021, si può usufruire dello sconto in fattura o cessione del credito anche per le spese sostenute nel 2022.

Ultimo aggiornamento: 12 Marzo, 06:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA