Cartelle esattoriali, rottamazione quater e ravvedimento speciale: le scadenze della Pace Fiscale

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di misure volte per supportare i contribuenti. Tutte le date da segnare sul calendario

Domenica 19 Marzo 2023
Cartelle esattoriali, rottamazione quater e ravvedimento speciale: le scadenze della Pace Fiscale

La prima data da segnare sul calendario è il 31 marzo 2023. Arrivano le prime scadenze per perfezionare alcune delle misure previste dalla Pace Fiscale.  La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di misure volte per supportare i contribuenti. Si va dalla regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) al Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie (commi da 174 a 178), passando all’Adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185).

Ecco un focus sulle principali.

 

 

Regolarizzazione delle violazioni formali

Sarà possibile regolarizzare gli errori formali. C'è la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini: dell'Iva, dell'Irap,  delle imposte sui redditi,  delle relative addizionali e imposte sostitutive,
nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Le scadenze sono il 31/03/2023 per il pagamento della prima rata definizione delle violazioni formali; il 31/03/2024 per il pagamento della seconda. Il versamento, insomma, può essere effettuato in due rate di pari importo oppure in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023. 

Rottamazione quater

Si tratta della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La misura consiste nella possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Sul sito dell'Agenzia-Riscossione è possibile richiedere il prospetto informativo e presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2023. Ma quali scadenze? Entro il 30/04/2023 dichiarazione all'Agente della riscossione di adesione alla rottamazione, indicando il numero di rate prescelto per la dilazione, fino a un MAX di 18 rate. Entro il 31/07/2023 saldo della prima rata (10% somme dovute). Per le successive le scadenze sono: 30/11/202328/02/202431/05/2024; 30/11/2024. Il versamento rateale prosegue alle suddette scadenze per ciascun anno successivo.

Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie

La misura consente, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile, in un'unica soluzione 31 marzo 2023 o anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata sempre il 31 marzo. Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritte alle sole dichiarazioni validamente presentate.

Definizione agevolata delle liti pendenti

La norma consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. La definizione varia in funzione:  del grado di giudizio nel quale la lite risulta pendente;  della soccombenza dell’Agenzia delle Entrate – salvo il caso di giudizio in primo grado nel quale non è stata ancora emessa la sentenza, per cui non vi è ancora alcuna parte vincitrice o soccombente. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (5 anni), con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre ed il 31 marzo di ciascun anno.

Scadenze: 01/04/2023 decorrenza versamento prima rata (rateazione ammessa se l'importo complessivo dovuto è superiore a 1.000 euro); 30/06/2023 presentazione istanza di definizione agevolata E versamento rata unica o prima rata (MAX venti rate trimestrali); 31/07/2023 sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentali, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono entro tale data; 30/09/2023 seconda rata; 20/12/2023 terza rata; 31/03/2024 quarta rata.

Ultimo aggiornamento: 22:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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