Brexit, Bankitalia vara norme su regime transitorio in caso "no deal"

Giovedì 28 Marzo 2019
Brexit, Bankitalia vara norme su regime transitorio in caso "no deal"
(Teleborsa) - Sono due le comunicazioni, rivolte rispettivamente agli intermediari italiani operanti nel Regno Unito e a quelli britannici operanti in Italia contenenti le indicazioni operative per gli adempimenti previsti nel cosiddetto Dl Brexit, il decreto legge sulla stabilità finanziaria, economica e degli investimenti in relazione all'uscita della Gran Bretagna dalla Ue. Secondo quanto previsto dalla comunicazione inviata dalla Banca d'Italia a banche e gruppi finanziari in seguito all'emanazione del decreto Brexit da parte del governo italiano lo scorso 25 marzo, le banche qualificate come meno significative ai sensi del Regolamento Ue n.1024/2013, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le Sgr, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia – che alla data di recesso della Gran Bretagna operano sul territorio del Regno Unito tramite filiali o succursali oppure in regime di libera prestazione – possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità di vigilanza competenti.

La notifica dovrà essere trasmessa alla Banca d'Italia entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, all'indirizzo di posta elettronica certificata generalmente utilizzato per le comunicazioni con l'unità di Vigilanza competente per la supervisione sull'intermediario e dovrà contenere l'elenco delle attività che gli intermediari intendono continuare a svolgere nel Regno Unito.

Per quanto riguarda, invece, le indicazioni operative per gli istituti britannici operanti in Italia, il decreto legge prevede situazioni differenziate a seconda del tipo di intermediario. Le banche e gli istituti di moneta elettronica operanti nel nostro Paese attraverso una filiale che intendono continuare a operare in Italia devono formalmente notificarlo all'istituto centrale mentre le società di investimento devono farlo alla Consob. Le società britanniche di moneta che operano tramite agenti e le società di asset management devono, invece, cessare le attività alla data del recesso e avranno sei mesi di tempo per chiudere in maniera ordinata le loro attività. Facoltà concessa anche a banche e istituti di moneta elettronici.

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