Bonus sanificazione per professionisti e imprese: come funziona

Giovedì 10 Giugno 2021
Bonus sanificazione per professionisti e imprese: come funziona

Bonus sanificazione per professionisti e imprese. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, il Sostegni bis (art. 32 decreto 25 maggio 2021, n. 73) ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Possono richiedere il bonus i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni; enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Una misura analoga a quella introdotta un anno fa dal decreto Rilancio. In quel caso le agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l'emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione, ammontavano al 60% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata ma il limite massimo era sempre fissato a 60mila euro.

Le spese ammissibili al credito d'imposta – si legge nel testo dell'articolo – comprendono i costi sostenuti per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; la somministrazione di tamponi ai lavoratori; l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione; l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta dovranno essere definite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Ultimo aggiornamento: 11 Giugno, 11:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA