C'è grande attesa per il bonus Irpef che verrà stabilizzato dalla legge di Bilancio.
Il conguaglio
In vista del conguaglio di fine anno, la circolare n.29 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata all'inizio della settimana, ha chiarito il meccanismo di calcolo alla base del bonus Irpef dedicato ai lavoratori dipendenti ma anche a chi percepisce redditi derivanti per esempio da borse di studio o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il decreto legge di febbraio sul trattamento integrativo al reddito stabilisce che l'ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, sia pari a 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35 mila euro ma non a 40 mila euro. Mentre se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28 mila euro ma non a 35 mila euro, la detrazione è pari a 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e 7.000 euro.
I beneficiari
Così l'Agenzia delle Entrate: «Necessario verificare tre condizioni per la maturazione del diritto al trattamento integrativo o all'ulteriore detrazione fiscale: la tipologia di reddito prodotto, la sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, l'importo del reddito complessivo». Dalla platea dei beneficiari è escluso chi percepisce per esempio il reddito di cittadinanza, l’assegno familiare o le varie indennità erogate per l’emergenza Covid-19. I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento dei nuovi benefici fiscali, per esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 40 mila euro per effetto di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione a quest'ultimo. Il sostituto d’imposta potrà recuperare il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione eventualmente erogati dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione.
L'Agenzia delle Entrate
Sempre l'Agenzia delle Entrate spiega che il contribuente che ha percepito il trattamento integrativo da luglio a novembre, ma che a fine anno oltrepassa la soglia dei 28 mila euro di reddito complessivo, potrebbe trovarsi nella condizione di dovere restituire le somme percepite quale trattamento integrativo avendo acquisito strada facendo il diritto all’ulteriore detrazione fiscale: «Nel caso in cui l’importo del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale non spettante sia superiore a 60 euro il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio». Dulcis in fundo, il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito e perciò le somme incassate non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi.