Bonus idrico, da gennaio 2022 al via le domande. Rimborso fino a mille euro

Giovedì 18 Novembre 2021
Bonus idrico, da gennaio 2022 al via le domande. Rimborso fino a mille euro
(Teleborsa) - Nell'attesa della messa in rete della piattaforma dedicata, attraverso la quale sarà possibile allegare la documentazione per richiedere il bonus idrico, il ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato nuove indicazioni sull'agevolazione da mille euro sulle spese 2021 per il risparmio idrico.


I BENEFICIARI DEL BONUS – Possono beneficiare del bonus idrico i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell'immobile della volontà di fruirne, che dovrà essere compilata sulla piattaforma anche con i dati del proprietario. A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di mille euro per le spese effettivamente sostenute debitamente documentate dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

LE SPESE AMMISSIBILI – È possibile richiedere l'ottenimento del bonus per le seguenti spese: la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. È possibile accedere al rimborso per il solo acquisto dei materiali che rispettino le specifiche tecniche indicate nel decreto. Non rientrano fra le spese ammissibili il piatto doccia; il sedile wc; il copri vaso; il bidet; e i lavandini. Nel caso di un box doccia con la colonna integrata sono ammissibili le sole spese afferenti la colonna doccia integrata. Per il wc la norma prevede in combinazione il vaso e il relativo sistema di scarico: si otterrà il rimborso per la cassetta ma non per la placca di comando. La sostituzione di vasca esistente con piatto doccia non rientra fra le spese ammissibili ad eccezione di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Seppur ad oggi il 60% dei sanitari in commercio siano realizzati in resina il decreto prevede il rimborso solo per sanitari in ceramica. Le spese ammissibili devono ritenersi comprensive di IVA, come da fattura, o altro documento commerciale per i soggetti non tenuti ad emettere fattura, trasmessa tramite la piattaforma. La determinazione dell'aliquota IVA compete al fornitore, ovvero al soggetto che emette la fattura in base alla tipologia di oggetto dell'acquisto o di servizio erogato. Il rimborso è escluso ove la richiesta risulti errata nella compilazione, incompleta di informazioni e/o degli allegati; ove a seguito dei controlli si riscontrino irregolarità rispetto a quanto dichiarato; o per esaurimento delle risorse stanziate. Un punto quest'ultimo che fa prevedere una corsa al "click day".

LA PROCEDURA DI RICHIESTA – Per richiedere il bonus i beneficiari devono presentare istanza registrandosi su una applicazione web, denominata "Piattaforma bonus idrico", accessibile, previa autenticazione, dal sito del ministero della Transizione Ecologica, che sarà resa disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione presso i competenti organi di controllo del Decreto ministeriale. Gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, devono richiedere l'attribuzione dell'identità digitale. L'identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID o tramite Carta d'Identità Elettronica. Nel corso della procedura di registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione: nome, cognome, codice fiscale del beneficiario; importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso; quantità del bene e specifiche della posa in opera o istallazione; specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre a specifica della portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato; identificativo catastale dell'immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso; dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni; coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso; indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.); attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo; attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus; copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l'acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale, documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da "modello esercente bonus idrico" attualmente disponibile sul sito del Mite e n seguito sulla "Piattaforma".

MODALITÀ DI ACQUISTO – Sono ammessi anche gli acquisti on line. "Non ci sono preclusioni alle modalità di acquisto,– spiega il Ministero – purché dalla fattura elettronica o altro documento commerciale emesso dal fornitore (accompagnato da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, e che deve essere trasmesso tramite la piattaforma) siano ricavabili le specifiche tecniche del prodotto, della posa in opera e dell'installazione, ovvero di tutte le spese per cui unitariamente si chiede il rimborso con la presentazione della domanda di erogazione del bonus idrico".

PAGAMENTO – Il pagamento può avvenire tramite bonifico parlante ma non in contanti. Fornitura e posa non devono essere necessariamente all'interno della stessa fattura. All'istanza di rimborso deve essere allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti a rimettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l'acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile in piattaforma.Per i soggetti non tenuti a rimettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l'acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.









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