Bonus Covid da 1600 euro: la scadenza, a chi spetta e come fare per averlo

Sabato 25 Settembre 2021 di R.Ec.
Bonus Covid da 1600 euro, solo pochi giorni alla scadenza: come fare domanda

Un contributo da 1600 euro una tantum per stagionali, autonomi occasionali, lavoratori dello spettacolo e addetti a tempo determinato nel turismo e negli stabilimenti termali. Manca poco alla scadenza delle domande per l'indennità o bonus Covid prevista dal decreto Sostegni bis. Il 30 settembre, infatti, sarà l'ultimo giorno utile per inviare all'Inps la richiesta e trovare un po' d'ossigeno dopo mesi di crisi durissima per queste categorie. L'aiuto arriva dopo le tranche da 2400 euro per marzo, aprile e maggio e quella da 1800 euro per giugno e luglio. Vediamo nel dettaglio i requisiti richiesti e la procedura per fare domanda entro i termini.

Bonus Covid da 1600 euro, a chi è rivolto e le cumulabilità

L'indennità è prevista per varie categorie di lavoratrici e lavoratori: stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati di vendita a domicilio; subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo.

Bonus stagionali e spettacolo, come ottenere l'indennizzo Inps

L'assegno non è cumulabile con: l’indennità per i lavoratori agricoli; l’indennità per pescatori autonomi;
l’indennità erogata dalla società "Sport e salute"; l’indennità a favore dei lavoratori domestici; l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; il Reddito di emergenza (anche se fruito precedentemente, nel corso del 2021, da un qualunque componente il nucleo familiare); l’indennità di funzione (che non sia semplice gettone di presenza) prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari.

Il bonus, però, si può mettere insieme a: il Reddito di cittadinanza (ma solo integrando la misura fino al valore di 1.600 euro); l’assegno ordinario di invalidità; la Naspi (ad eccezione di stagionali e somministrati del turismo); la Dis-coll; le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro e tirocini professionali; i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale; i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica; le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5mila euro per anno civile.

Bonus Covid da 1600 euro, i requisiti

I requisiti del bonus variano in base alla categoria lavorativa. Per stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: il rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione deve essere cessato tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, con almeno 30 giorni lavorati; non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o della indennità di disoccupazione NASpI alla data del 26 maggio 2021; non si deve essere titolari di rapporto di lavoro subordinato alla data del 27 maggio 2021. Per i lavoratori subordinati a tempo determinato negli stessi ambiti: si devono avere tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 uno o più rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni; si devono avere nel corso del 2018 almeno 30 giorni di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; non si deve essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 26 maggio 2021 o di rapporto di lavoro subordinato alla data del 27 maggio 2021.

Bonus 1600 euro per gli stagionali: requisiti, quando arriva e come richiederlo

Per stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi, invece: il rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione deve essere cessato tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, con almeno 30 giorni lavorati; non si deve essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.

E ancora, per gli intermittenti: la prestazione lavorativa deve essere stata svolta nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente (con o senza indennità di disponibilità), per almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021; non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.

Le altre categorie

Per gli utonomi occasionali, poi: si deve essere titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; non si deve avere un contratto di lavoro autonomo occasionale alla data del 27 maggio 2021; si deve avere l’accredito di almeno un contributo mensile tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 nella Gestione Separata dell’INPS, dovuto alla attività da autonomo occasionale; non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.

Per i lavoratori dello spettacolo, quindi: si devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati al fondo previdenziale INPS dello spettacolo tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, e un reddito riferito al 2019 non superiore a 75mila euro; in alternativa, si devono avere almeno 7 contributi nello stesso periodo e un reddito riferito al 2019 non superiore a 35mila euro; non si deve essere titolari alla data del 26 maggio 2021 di un trattamento pensionistico diretto, né alla data del 27 maggio 2021 di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità.

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Per gli incaricati alle vendite a domicilio, infine: si deve avere per il 2019 un reddito annuo – derivante dalle vendite a domicilio – superiore a 5mila euro e si deve essere titolari di partita IVA attiva con iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps alla data del 26 maggio 2021; non si deve essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.

Come fare domanda

Coloro che hanno già ricevuto l’indennità prevista dal decreto Sostegni hanno diritto all'ulteriore indennità di 1.600 euro, senza necessità di presentare una nuova domanda.

Chi non ha beneficiato della precedente indennità ed è in possesso dei requisiti può richiedere questa indennità entro il 30 settembre 2021. La domanda può essere compilata autonomamente online sul sito dell'Inps (accedendo con Pin Inps, Spid, Cie o Cns). Altrimenti si può chiedere aiuto al Contact center (al numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile) o ad enti di patronato e intermediari dell'Istituto di previdenza.

Ultimo aggiornamento: 26 Settembre, 00:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA