Anche quest'anno i datori di lavoro possono concedere ai propri dipendenti un contributo sulle bollette di gas e luce. L'aiuto, infatti, può essere inserito tra i fringe benefit, la cui soglia esentasse è stata estesa dall'ultima legge di Bilancio. La misura del bonus bollette tra i contributi che possono essere concessi al lavoratori è stato introdotta nel 2022 ed è stata riconfermata anche per gli anni a venire, ma con modifiche alle soglie di esenzione. Le bollette domestiche di luce, gas e acqua potrebbero quindi per qualche addetto del settore privato essere meno care del previsto.
Fringe benefit, le soglie esentasse nel 2024
Non è un obbligo per le aziende, ma visto che si tratta di cifre totalmente deducibili dai costi, sono tante quelle che hanno deciso di utilizzare la possibilità e aiutare così i propri dipendenti a sostenere almeno in parte i rincari delle bollette di luce e gas. I fringe benefit, compreso il bonus bollette,quest’anno non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente quando: non superano i 1.000 euro l’anno nel caso dei lavoratori senza figli a carico; non superano i 2.000 euro l’anno per i lavoratori con figli a carico.
Come funziona il bonus bollette con lo stipendio
Il contributo può esser erogato solo dalle aziende che operano nel settore privato, sono quindi escluse le pubbliche amministrazioni. L'Agenzia delle Entrate spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative al servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Vi rientrano le utenze relative a «immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese».
Possono rientrare nel contributo anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
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Bonus bollette in busta paga, come fare domanda
Non c’è una vera e propria modalità per fare domanda e ricevere i fringe benefit. Sono le aziende che predispongono delle piattaforme telematiche o concedono delle carte ad hoc (come quella dei buoni pasto) dove viene erogato il voucher per la spesa specifica. Per il pagamento delle bollette, però, bisogna dimostrare di averle a carico effettivamente. Il datore di lavoro deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione (fatture, bollette) per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir.
In alternativa, il datore di lavoro può acquisire dal dipendente anche una autocertificazione nella quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
In ogni caso - spiega una circolare dell'Agenzia delle Entrate - «al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri».
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I beni ceduti al coniuge o ai familiari
Il bonus è valido per dipendenti e assimilati, quindi non per i lavoratori autonomi, ma per i subordinati e i parasubordinati (come i collaboratori coordinati e continuativi, i Co.co.co). Non c’è alcuna distinzione tra lavoratori pubblici e privati. Il problema, però, è che questi voucher praticamente nel settore pubblico non esistono.
Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir. Tali benefits, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Chi riceve il contributo non paga alcuna imposta perché non è considerato reddito imponibile; allo stesso modo, l’azienda lo deduce completamente dal proprio reddito.
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