Bonus 3000 euro, fringe benefit esentasse: ecco chi può riceverli, quando e per cosa

La nuova soglia vale soltanto per il 2022, quindi ci sono meno di due mesi per l’azienda per decidere se elargire o meno questa somma ai suoi dipendenti

Lunedì 14 Novembre 2022 di Giusy Franzese
Bonus 3000 euro, fringe benefit esentasse: ecco chi può riceverli, quando e per cosa
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Giorgia Meloni in conferenza stampa li ha definiti una «tredicesima detassata per aiutare i lavoratori a pagare le bollette». In realtà l’estensione dei fringe benefit al rimborso delle bollette di casa da parte del datore di lavoro è una recente novità (introdotta con il decreto aiuti bis del governo Draghi) ma è soltanto una delle possibilità dell’ampia casistica dei compensi in natura, cioè quella parte di retribuzione che non è corrisposta dal datore in denaro in busta paga bensì attraverso l’erogazione di beni e servizi che vanno comunque nel cedolino.

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Sono fringe benefit infatti i buoni pasto, ma anche l’auto aziendale ad uso promiscuo, o le borse di studio per i figli, tanto per citarne alcuni.

La novità del governo Meloni riguarda però un aspetto molto importante: la soglia. Con il decreto Aiuti quater infatti il valore complessivo di questi beni e servizi detassati arriva a tremila euro. Un salto enorme, visto che fino ad ora si fermava a 600 euro (e già il governo Draghi l’aveva aumentata dai precedenti 258 euro). Attenzione però: la nuova soglia di tremila euro vale soltanto per il 2022, quindi ci sono meno di due mesi per l’azienda per decidere se elargire o meno questa somma ai suoi dipendenti o anche soltanto a una parte di essi.

 

Cosa sono i fringe benefit

Si tratta di beni e servizi che l’azienda corrisponde ai dipendenti come parte di retribuzione non in denaro. Fanno parte della macro categoria del welfare aziendale e in genere fanno parte dei contratti di secondo livello negoziati con le rappresentanze sindacali interne. Sono abbastanza diffusi nelle grandi aziende, molto meno nelle piccole.

Esempi di fringe benefit

Rientrano tra gli esempi le auto ad uso promiscuo, i buoni pasto, i cellulari, le borse di studio per i figli, i buoni libri, e per i dirigenti a volte anche le abitazioni in uso. Il decreto aiuti bis ha incluso nei fringe benefit per il solo 2022 anche il rimborso da parte dell’azienda delle bollette di luce, gas e acqua di casa dei dipendenti o anche dei loro stretti familiari.

La platea

La platea è costituita dai lavoratori dipendenti del settore privato. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i fringe benefit riguardano i titolari sia di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR. Quindi anche i collaboratori contrattualizzati.

Discrezionalità azienda

L’erogazione dei fringe benefit, a ameno che non siano previsti dal contratto nazionale di categoria, è una decisione volontaria delle aziende. E possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, quindi solo ad una parte dei dipendenti.

Il valore

Complessivamente i fringe benefit erogati a un singolo dipendente non possono superare il valore di tremila euro. Soltanto per il 2022 però. Dal primo gennaio 2023, se non ci saranno ulteriori novità, si torna al tetto di 258,23 euro.

Perché convengono

I fringe benefit, se rispettano il tetto massimo consentito, sono esentasse. Chi riceve il contributo non paga alcuna imposta perché non è considerato reddito imponibile; allo stesso modo, l’azienda lo deduce completamente dal proprio reddito. Quindi di fatto se un datore di lavoro decidesse di erogare tutti tremila euro del nuovo tetto, la cifra (in beni e servizi) è al netto.

Bollette

L’articolo 12 del decreto legge n. 115/2022, cioè il decreto Aiuti bis, ha esteso l’ambito di applicazione dei fringe benefit anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di luce, gas e acqua. Una recente circolare dell’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che vi rientrano le utenze relative a “immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese”. La circolare chiarisce che possono rientrare nel contributo anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. Il datore di lavoro deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire dal dipendente anche una autocertificazione.

Cumulabilità

Il bonus benzina di 200 euro introdotto lo scorso luglio non concorre al raggiungimento del limite di spesa massimo per le erogazioni di beni e servizi (fringe benefits) da parte dell’azienda. Quindi è cumulabile con il contributo bollette .

Ultimo aggiornamento: 20:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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