Assegno unico, precisazione sui requisiti. Ecco cosa cambia, la circolare dell'Inps

L'Istituto è intervenuto per rispondere alle numerose domande degli aventi diritto

Mercoledì 5 Aprile 2023
Assegno unico, precisazione sui requisiti. Ecco cosa cambia, la circolare dell'Inps

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno unico? Con l'ultima circolare, l'Inps precisa a chi spetta.

Anche perché numerose sono state le domande arrivate all'Istituto dopo che nello scorso dicembre sono cambiate le condizioni che devono essere rispettate per avere l'assegno sociale.

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Quali sono i requisiti

Come precisato dall'Inps, i requisiti dell'assegno sociale sono:

a) età anagrafica (attualmente 67 anni);

b) cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo (cfr. la circolare n. 105 del 2 dicembre 2008 e il messaggio n. 3239 del 4 agosto 2017);

c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda (cfr. le circolari n. 105/2008 e n. 131/2022, nonché il messaggio n. 3239/2017);

d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione (cfr. la circolare n. 105/2008, nonché i messaggi n. 12886 del 4 giugno 2008 e n. 3239/2017).

Cosa cambia

È opportuno sottolineare che il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni, di cui alla menzionata lettera c), costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello di cui alla lettera b), rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo. Questo è quanto precisato dall'Istituto. Sul punto la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020, ha evidenziato la differenza sostanziale tra il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, di contro, dato fattuale regolato dal codice civile.

Il nodo del permesso di soggiorno

Nella circolare si conclude che il permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c. Allo stesso modo, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.

Ultimo aggiornamento: 19:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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