Assegno unico, novità per figli maggiorenni e genitori separati: ecco cosa bisogna sapere

Venerdì 22 Aprile 2022
Assegno unico, novità per figli maggiorenni e genitori separati: ecco cosa bisogna sapere

Assegno unico, l'Inps chiarisce con un messaggio pubblicato sul sito come funziona l'aiuto in caso di figli maggiorenni e genitori separati. A partire dal 1° marzo scorso, è stato istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari in proporzione alla situazione conomica equivalente (Isee).

Bonus mobili, chi può beneficiarne e come funziona

QUANTO SPETTA 

L’assegno va da un minimo di 50 euro al mese a un massimo di 175 euro al mese per ogni figlio minorenne a carico. Per i figli a carico di età tra i 18 e i 21 anni, gli importi variano da un minimo di 25 euro al mese a un massimo di 85 euro al mese. Sono previste maggiorazioni in caso di figli a carico con disabilità, di madri di età inferiore ai 21 anni, di nuclei familiari numerosi, di entrambi i genitori lavoratori, di nuclei familiari con Isee inferiore ai 25 mila euro.

Il sostegno in pratica cala ma senza mai azzerarsi al crescere del reddito.

LA MAGGIORAZIONE CON DUE GENITORI LAVORATORI

Si prevede, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro.

Bonus mobili ed elettrodomestici, chi ne ha diritto: agevolazioni prorogate, la guida

NUCLEI NUMEROSI

Sono previste anche maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare, è introdotta una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Ieee superiori a 40.000 euro la maggiorazione non è prevista. Una ulteriore maggiorazione forfettaria viene erogata ai nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

GENITORI SEPARATI

L'Assegno unico è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti. Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo. L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori. In questi casi il richiedente può chiedere l'erogazione dell'assegno al 100%. Inoltre, qualora l'assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.

Il genitore non deve allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta dall’Istituto anche in un momento successivo (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio). L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura Inps competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova. Le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione dell’assegno, non saranno più modificabili, dall’altro genitore o dal Patronato. Solo il richiedente potrà in un momento successivo modificare questa scelta, qualora cambino le condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda.

Bonus figli disabili: a chi spetta, quali sono i requisiti e come (e quando) presentare la domanda

FIGLI MAGGIORENNI

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale.

Family act approvato, sì alla legge contro la denatalità. FdI: «Nostra astensione sofferta»

RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA' 

Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda (ad esempio, la domanda è presentata a marzo dai genitori per un figlio minorenne, che poi diventa maggiorenne a settembre), la norma prevede la possibilità che il figlio presenti domanda per il sostegno per conto proprio. In tale caso, la domanda del figlio comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e prosegue, pertanto, l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.

Qualora invece prosegua la validità della domanda presentata da uno dei due genitori/affidatario e il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne.

Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il genitore richiedente dovrà accedere alla domanda on line sul sito dell'Inps, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne e accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma per continuare a beneficiare dell'assegno. Dopo il salvataggio dei dati inseriti, la domanda integrata è posta nuovamente in istruttoria per le necessarie verifiche, con riconoscimento, in caso di esito positivo, delle somme arretrate spettanti (dal mese successivo a quello di compimento della maggiore età). Si ricorda che l’integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo. Una volta scaduta la validità della domanda, non sarà più possibile effettuare l’integrazione dei dati mancanti.

Ultimo aggiornamento: 23 Aprile, 10:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA