Assegno unico figli, a chi spetta e come funziona l'aiuto da 167 euro al mese

Domenica 12 Settembre 2021
Assegno unico figli, a chi spetta e come funziona l'aiuto da 167 euro al mese

Assegno unico, da luglio si può chiedere il sostegno che può arrivare fino a 167 euro al mese per ogni figlio.

L’assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso di certi requisiti per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. La misura è finalizzata a dare un aiuto immediato alla genitorialità e alla natalità ed è stata adottata in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che dall'anno prossimo sostituirà tutti i bonus attualmente esistenti per i figli.

Assegno unico figli, a chi spetta e come funziona

L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (Anf): lavoratori autonomi; disoccupati; coltivatori diretti, coloni e mezzadri; titolari di pensione da lavoro autonomo; nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’Anf. L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di Isee (si azzera a 50.000 euro).

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Quanto è l'importo. Varia a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%. L’importo spetta in misura piena per Isee fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di Isee. Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo.

I genitori separati. L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’Inps con accredito su conto corrente o bonifico domiciliato presso l’ufficio postale o carta di pagamento con Iban o libretto postale intestato al richiedente. Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.

I requisiti. Il richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età; essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità.

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La domanda. Può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali: portale web, accedendo tramite le proprie credenziali; Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

I beneficiari di Reddito di Cittadinanza. L’assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza. In questo caso non si dovrà presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’Inps sulla carta di pagamento RdC. Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

Ultimo aggiornamento: 13 Settembre, 11:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA