Assegno unico familiare: Inps, requisiti e a chi spetta. Il “vecchio” sostegno non scompare

Il sussidio varia a seconda del reddito complessivo del nucleo e del numero dei componenti dello stesso

Mercoledì 8 Giugno 2022 di Giusy Franzese
Assegno unico familiare, il “vecchio” sostegno non scompare: ecco a chi spetta e come richiederlo

L’Assegno unico ha accorpato molti dei sussidi a favore delle famiglie e dei figli a carico.

Ma non tutti. Nel caso di nuclei familiari composti solo dai coniugi o da fratelli e sorelle ma senza la presenza di figli sotto i 21 anni, continuano a essere erogati, a chi ne ha diritto, i vecchi assegni familiari.

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COSA C’È NEL NUOVO ASSEGNO UNICO

L’Assegno unico assorbe e sostituisce il premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani); l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; l’assegno di natalità (cd. bonus bebè); le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

COSA RESTA FUORI DAL NUOVO ASSEGNO UNICO

Resta in vigore il bonus asilo nido. Continueranno ad essere riconosciute anche le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF).

CHI HA DIRITTO AL “VECCHIO” ASSEGNO

Ne hanno diritto i nuclei familiari composti unicamente dai coniugi (con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato), dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

 

NO ALLA CUMULABILITÀ

Il nuovo assegno unico e il vecchio assegno familiare non sono cumulabili. Quindi a partire dal 1° marzo 2022 (data di entrata in vigore del nuovo assegno unico per figli), se nel nucleo familiare è presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età (per il quale si ha diritto all’Assegno unico), non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare. Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti.

BENEFICIARI DELL’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Possono fare domanda per l’ANF:

lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;

lavoratori domestici e domestici somministrati;

lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995;

lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti; lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;

percettori di NASpI;

percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;

beneficiari di prestazioni antitubercolari;

lavoratori in aspettativa sindacale;

marittimi sbarcati per infortunio o malattia;

lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);

percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.

CONDIZIONI

Nel nucleo familiare non deve essere presente: a) un figlio minorenne a carico; b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4) svolga il servizio civile universale; c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’IMPORTO

Il sussidio varia a seconda del reddito complessivo del nucleo e del numero dei componenti dello stesso. Più è alto il reddito minore è l’importo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei, come ad esempio nuclei monoparentali o con componenti disabili. I livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare vengono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat.

L’Inps ha pubblicato una tabella contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. Undici le fasce di reddito previste fino a un massimo di 64.763 euro l’anno. Nella prima fascia (fino a 29.203,95 euro) l’assegno viene corrisposto anche nel caso di single (52,91 euro al mese), poi più sono i componenti più la cifra sale superando i 500 euro nel caso di cinque componenti e arrivando 1663,70 euro al mese nel caso di nuclei con 12 componenti. A partire dalla terza fascia di reddito (tra 32.759,71 fino a 36.316,83 euro) l’assegno spetta solo ai nuclei con almeno due membri, due coniugi ad esempio. Dalla quarta fascia di reddito spetta solo ai nuclei con almeno tre membri. Con un reddito complessivo superiore a cinquantamila euro l’anno, per avere l’assegno servono almeno quattro componenti aventi diritto nel nucleo.

LA RICHIESTA

La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente online.

Ultimo aggiornamento: 17:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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