730, chi è obbligato a presentarlo nel 2023 e l'opzione della precompilata. Ecco tutte le scadenze

Al via la stagione della Dichiarazione dei redditi. Dalla guida al 730/2023 dell’Agenzia delle Entrate ecco i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, i casi in cui si può scegliere il Modello 730 e quelli di esonero

Mercoledì 19 Aprile 2023
Regole e scadenze dettate dall'Agenzia delle Entrate

Al via la stagione della Dichiarazione dei redditi. Dalla guida al 730/2023 dell’Agenzia delle Entrate ecco i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, i casi in cui si può scegliere il Modello 730 e quelli di esonero. Dipendenti e pensionati possono presentare la dichiarazione con il Modello 730, il cui utilizzo presenta il vantaggio di ottenere i rimborsi in busta paga o nel cedolino pensione a luglio se trasmette la dichiarazione dei redditi a partire dall’11 maggio, inoltre si ha a disposizione la precompilata 2023, a cui si accede dal sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 2 maggio e, se invia lo invia senza modifiche, non è neppure soggetto a controlli fiscali.

 

 

730, le regole

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2022 hanno percepito: 1) redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto) 2) redditi dei terreni e dei fabbricati 3) redditi di capitale 4) redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente) 5) redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero) 6) alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni).

 

Pensionati e redditi assimilati

Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2022 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2023 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

In questo caso nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI Persone fisiche. Nello specifico è previsto:

- il quadro RM, se hanno percepito nel 2022 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.lgs. 239/1996; indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%; redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2022. I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del modello REDDITI non possono usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro. I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone Fisiche 2023.

- il quadro RT, se nel 2022 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre possono presentare il quadro RT, in aggiunta al 730, anche i contribuenti che nel 2022 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2022

- il modulo RW, se nel 2022 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe). Gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972), qualora tenuti alla presentazione del quadro RS del modello REDDITI Persone fisiche poiché nel corso del 2022 hanno percepito contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate per far fronte alle conseguenze dell’emergenza della pandemia COVID-19, possono adempiere a tale obbligo presentando oltre il modello 730/2023 anche il citato quadro RS del Mod. REDDITI Persone fisiche 2023. I quadri RM,RS e RT e il modulo RW devono essere presentati insieme al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche 2023 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione.

 

La precompilata

Dichiarazione dei redditi al via: dal pomeriggio di martedì 2 maggio le dichiarazioni precompilate dall’Agenzia delle Entrate potranno essere consultate, mentre da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi. Le dichiarazioni quest’anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità, a partire dal prossimo 20 aprile, di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall. Le regole di questa nuova stagione delle dichiarazioni sono definite state definite in due provvedimenti firmati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

 

 

Come inviarla

La stagione delle dichiarazioni si chiuderà il 2 ottobre per chi invia il 730 direttamente tramite l’applicazione web e il 30 novembre per chi invece utilizza il modello Redditi precompilato. La possibilità di delegare un familiare o una persona di propria fiducia per la compilazione della dichiarazione precompilata si amplia ancora di più. Per farlo dal prossimo 20 aprile basterà accedere all’area riservata sul sito dell’Agenzia e consente delegare anche all’utilizzo degli altri servizi onine nel proprio interessa. La novità è pensata per andare incontro a chi, pur avendo le credenziali per accedere all’area riservata - Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) - ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle in prima persona. In alternativa, si può autorizzare la persona di fiducia tramite una videochiamata con un funzionario delle Entrate. Queste due modalità si aggiungono a quelle attive già dallo scorso anno, ovvero l’invio di una pec o la presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Quanto alle domande via posta elettronica certificata, potranno essere inviate anche dalla casella pec della persona di fiducia (non solo quindi da quella del delegante). Viene estesa inoltre la durata della delega: su richiesta del contribuente, potrà infatti essere valida fino a 3 annualità.

 

Come visualizzarla

Per accedere alla dichiarazione precompilata i criteri sono gli stessi degli anni passati. Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). In linea generale, il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Dal 2 maggio online saranno disponibili i seguenti documenti: la dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente; l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione, con l’indicazione di dettaglio dei dati inseriti, di quelli non considerati e le fonti dai quali sono tratti.

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