Il gioco on line dei siti esteri può essere tassato

Martedì 11 Aprile 2017 di Giovambattista Palumbo*
Slot machine
1
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una proliferazione dei casinò on line. Il fenomeno peraltro è abbastanza tracciato e dunque facilmente intercettabile. I siti non autorizzati vengono inseriti infatti in una blacklist, una lista “nera” dei siti illegali, aggiornata costantemente dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, che viene distribuita a tutti i provider Adsl italiani, che risultano quindi oscurati e, teoricamente, inaccessibili in Italia. I premi e le vincite ottenute dai giocatori, che si appoggiano a questi siti (.COM), dovrebbero costituire reddito per l’intero ammontare, su cui pagare le imposte, come per tutti gli altri redditi e come per tutti gli altri contribuenti.

Ma questo, purtroppo, nella maggior parte dei casi, non accade, spesso anche solo perché i giocatori non sanno che li devono dichiarare. Tali proventi, infatti, quando accade, vengono intercettati solo in sede accertativa. Quando parliamo dunque di gioco on line, bisogna distinguere tra vincite conseguite all’interno dei casinò online Aams (legali) e vincite, invece, ottenute all’interno delle piattaforme di gioco con certificazione internazionale, ma senza concessione italiana. Le vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir, secondo il quale costituiscono redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte (…)”, concorrendo, come detto, alla formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta. L’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che tali vincite o premi, se corrisposti da determinati soggetti giuridici (Stato, persone giuridiche pubbliche o private, etc), sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

E dunque, a quel punto, il giocatore riceve la propria vincita già al netto della tassazione, non dovendola pertanto indicare in dichiarazione. Ma questo vale solo nel caso di giochi su siti “legali”, con regolare concessione (e controllo) dei Monopoli di Stato. L’erogazione di reddito da parte di un soggetto che, invece, non è sostituto d’imposta (come sicuramente non lo sono le case da gioco/siti on line illegali) rende però necessario l’adempimento degli obblighi dichiarativi in capo al contribuente. Solo dunque per i giocatori che interagiscono all’interno delle piattaforme per il gambling dei casinò online Aams le vincite che vengono conseguite sono tassate alla fonte; e quindi il contribuente vincitore non è tenuto a dichiarare tali redditi.

Stessa cosa, però, non si può dire nel caso in cui gli utenti ottengano delle vincite all’interno dei casinò che non hanno una licenza per il gioco a distanza rilasciata dall’Aams. I soldi vinti in questi casinò andrebbero, in conclusione, già oggi, a normativa vigente, dichiarati dal contribuente al momento della dichiarazione dei redditi, indicandoli nel modello Unico alla voce “redditi diversi”. E se superano i 10mila euro e vengono detenuti al 31 dicembre su un conto corrente estero di appoggio, andrebbero anche indicati nel quadro RW del modello Unico. Ma di fatto non accade. E il fenomeno non è certo di poco conto. Il gioco illegale, infatti, nel suo complesso, vale circa 25 miliardi di euro.

Di questi circa il 20% dovrebbe essere riconducibile al gioco on line (e dunque circa 5 miliardi di Euro), in gran parte relativo proprio ai casinò online illegali, quelli che non posseggono cioè una licenza e un dominio .it. La domanda che allora sorge spontanea è la seguente: esiste un metodo per intercettare le imposte non versate? Le banche, a ben vedere, hanno già oggi il dovere di comunicare all’Aams tutte le transazioni sia in entrata che in uscita che vengono effettuate dai loro clienti verso conti gioco che appartengono ai casinò non legali. E allora perché, per esempio, non prevedere una ritenuta sui flussi finanziari (relativi alle vincite da casinò esteri) ad opera degli stessi intermediari finanziari? In tal modo peraltro, facendo sì che chi vince col gioco illegale paghi più tasse (o almeno le stesse) di chi vince con quello legale e che dunque trovi meno conveniente giocare in quel contesto (vince meno e rischia sanzioni), si avvantaggerebbe anche il gioco legale, che, oggi, per quanto sopra detto, rischia di trovarsi, di fatto, in una condizione di non libera concorrenza.

Grazie al fatto che, nel caso del gioco on line illegale, né la casa da gioco, né il vincitore pagano alcuna imposta, è chiaro infatti che le stesse case da gioco on line non autorizzate, oltre a non pagare imposte in Italia (perché hanno sede all’estero), possono consentirsi di erogare vincite più alte, convincendo così i giocatori a continuare a giocare sui siti illegali. Insomma, così è una guerra persa in partenza. Solo dunque intervenendo (non solo in sede accertativa) sulla tassazione delle vincite realizzate da parte di chi si appoggia al gioco on line illegale sarebbe possibile ristabilire una maggiore equità (oltre che distogliere i giocatori dal gioco illegale). E in un colpo solo si disincentiverebbe il gioco illegale, si avvantaggerebbe il gioco legale e si otterrebbero nuovi, immediati, incassi dalla tassazione delle vincite sui siti illegali, grazie magari ad un meccanismo di applicazione di una ritenuta a titolo di imposta da parte dei sostituti intermediari finanziari. Se fosse vero il dato di 5 miliardi, se si applicasse una ritenuta del 20% tout court (e già sarebbe tassazione agevolata rispetto a quella ordinaria), considerando che le vincite corrispondono a più del 90% della raccolta, potremmo avere nuove entrate per circa 1 miliardo.

*Direttore Osservatorio Politiche Fiscali Eurispes

 
Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre, 17:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

www.piemmemedia.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci