Sì alla cessione agevolata di giocatori per le società sportive dilettantistiche

Mercoledì 1 Agosto 2018
Sì alla cessione agevolata di giocatori per le società sportive dilettantistiche
Sì alla cessione agevolata di un giocatore se avviene senza finalità speculative: con la circolare pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che in generale le cessioni verso corrispettivo di atleti rientrano nel regime agevolato previsto dall'art. 148, comma 3, del Tuir se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali tra
associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che fanno parte di un'unica Federazione Sportiva. Si applicano, invece, le regole generali di tassazione se la cessione di un giocatore tra queste categorie di enti
costituisce un trasferimento meramente speculativo, ad esempio se il diritto alla prestazione sportiva è stato acquistato e immediatamente rivenduto senza che l'atleta sia stato coinvolto dall'ente nella pratica sportiva dilettantistica.

Inoltre, lacessione risulterà tassabile secondo le regole generali anche nel caso in cui la destinataria non è un'altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliata alla stessa Federazione Sportiva della cedente. Tra gli altri chiarimenti forniti dall'Agenzia anche quello relativo al fatto che non c'è nessun rischio di uscita dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato la comunicazione obbligatoria alla Siae ma hanno attuato un comportamento concludente e hanno comunicato all'Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell'agevolazione.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato alla Siae la comunicazione di voler fruire del regime di favore disciplinato dalla legge n. 398/1991 (che prevede, tra l'altro, il calcolo del reddito imponibile in misura ridotta) non decadono dalle agevolazioni se hanno attuato un comportamento concludente e se hanno comunicato all'Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell'agevolazione nei termini e nelle forme previsti dalla legge. In ogni caso, la mancata comunicazione alla Siae, obbligatoria per legge, è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 11 del Dlgs n. 471/1997
Ultimo aggiornamento: 2 Agosto, 09:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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