Truffa Uefa Football, coinvolte oltre 50mila persone: Consob oscura il sito. Cosa fare

Truffa Uefa Football, coinvolte oltre 50mila persone: Consob oscura il sito. Cosa fare
La Consob banna Uefa Football. L’organo di vigilanza sui mercati azionari e finanziari ha constatato, che l’attività svolta da Uefa Football Fund consisteva nel...

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La Consob banna Uefa Football. L’organo di vigilanza sui mercati azionari e finanziari ha constatato, che l’attività svolta da Uefa Football Fund consisteva nel proporre a persone residenti in Italia l’investimento di somme di denaro nella sottoscrizione di “Piani di Investimento” denominati “Uefa Footbal Hedge Fund con la garanzia di ottenere un reddito stabile. Una scoperta avvenuta grazie a Decripto.

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In particolare agli utenti veniva prospettata la possibilità di sottoscrivere, scrive la Consob, “un prodotto finanziario a basso costo e con un rischio basso, che utilizza “l’analisi dei “Big Data” per investire nel mondo del calcio e corrispondere agli investitori un rendimento calcolato sulla base di un “interesse composto Formula a lungo termine:(capitale + reddito) + (reddito + reddito) = piano di investimento a tasso composto“.

Cos'è l’operazione dell’Uefa Football Fund Ltd

La Consob è intervenuta sulla base della considerazione che l’operazione dell’Uefa Football Fund Ltd deve essere considerata un’offerta al pubblico di prodotti finanziari. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per “offerta al pubblico di prodotti finanziari” deve intendersi “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati“. Ai sensi dell’art. 94-bis del Tuf, comma 1″Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera b). …“.

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Il Gazzettino