L'articolo 18 vale anche per i club di calcio: l'ex dg Sottovia va riassunto

L'articolo 18 vale anche per i club di calcio: l'ex dg Sottovia va riassunto
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PADOVA - L'articolo 18 vale anche per le società di calcio godono. E' quanto emerge dalla sentenza di primo grado del Tribunale del Lavoro di Padova che ha disposto il reintegro di Gianluca Sottovia come direttore generale del Calcio Padova perché il suo licenziamento è stato illegittimo. Il giudice Mauro Dellacasa ha sottolineato che "sussiste il requisito dimensionale per l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, dovendo essere inclusi nel computo dei dipendenti anche i calciatori professionisti. Il fatto che ad essi non si applichi l'articolo 18 non è ragione per escluderli dal calcolo dei dipendenti, al fine dell'applicazione a terzi di tale disposizione". Dunque, inserendo anche i calciatori nel calcolo dei dipendenti del Calcio Padova, ne deriva che la società avuto più di 15 dipendenti e di conseguenza l'articolo 18 include il dirigente generale licenziato. Il giudice, si è rifatto alla sentenza della Corte di cassazione 24193 del 2013 che ha sancito legittimo il reintegro di un addetto alla contabilità del Calcio Napoli licenziato nel 2004. Sottovia dovrà perciò essere reintegrato "nel medesimo posto di lavoro" e gli andrà corrispostai "una indennità commisurata all'ultima retribuzione di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre alla rivalutazione monetaria, oltre a condannare il club al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il medesimo periodo". Ennesima batosta per il Calcio Padova che dieci giorni fa aveva chiesto una proroga al tribunale fallimentare per presentare un piano di concordato a tutti i creditori oltre allo stesso Gianluca Sottovia.
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Il Gazzettino