Un padre divorziato può pagare gli alimenti della figlia all'ex moglie offrendo

Un padre divorziato può pagare gli alimenti della figlia all'ex moglie offrendo
Un padre divorziato può pagare gli alimenti della figlia all'ex moglie offrendo capricciose, calzoni, prosciutto e funghi, diavole e quattro stagioni? Sì, se fa il pizzaiolo e...

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Un padre divorziato può pagare gli alimenti della figlia all'ex moglie offrendo capricciose, calzoni, prosciutto e funghi, diavole e quattro stagioni? Sì, se fa il pizzaiolo e non guadagna abbastanza per poter versare gli alimenti previsti nella sentenza di divorzio, ovvero 300 euro. Ma l'ex moglie non ha accettato le pizze dell'ex marito e lo ha denunciato. Così N.T., cinquantenne padovano di Villafranca, difeso dall'avvocato Sonia Della Greca, si è trovato a giudizio con l'accusa di aver omesso di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore della figlia. Ebbene, il giudice monocratico Chiara Bitozzi ha assolto il pizzaiolo.

Nelle motivazioni della sentenza il giudice fa riferimento anche al fatto che dal 2011 la figlia, minorenne, se n'è andata dalla casa della madre e vive con il padre. E così adesso è la madre che deve versare all'ex marito l'assegno di mantenimento a favore della figlia.
I fatti contestati nel capo d'imputazione andavano dal settembre 2008 all'agosto 2011, quando la figlia per "dissidi personali con la madre decideva di andare a vivere con il padre che nel frattempo si era ricostruito un nuovo nucleo familiare con una nuova compagna, unione da cui nascevano tre figli", scrive il giudice Bitozzi. Al processo l'ex moglie si è costituita parte civile. Ma l'avvocato Della Greca ha prodotto al giudice le denunce dei redditi dell'imputato, che in quel periodo era costretto a pagare a rate anche l'affitto. Insomma, all'ex moglie, la quale ha un lavoro, dava tutto quel che poteva. Ovvero le pizze.
«L'affermazione di responsabilità penale per la condotta omissiva non può prescindere dalla valutazione anche della effettiva possibilità dell'obbligo di provvedere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza, giacché l'inadempimento incolpevole comporta l'insussistenza del reato», scrive il giudice monocratico nelle motivazioni della sentenza. E continua: «In ogni caso è provato come l'imputato non sia mai venuto meno agli obblighi di visita ed assistenza morale della minore che sviluppava anche relazioni affettive sempre più solide verso la nuova compagna e i fratellastri, tant'è che in piena autonomia ad agosto 2011, dopo un acceso periodo di conflittualità con la madre, decideva di andare a vivere con il padre».

Insomma, per l'ex moglie era elemosina accettare le pizze dal marito, che all'epoca gestiva una pizzeria per asporto, ma per il giudice era tutto quello che un padre poteva in quel momento fare per la figlia. E adesso è la madre che deve versare 300 euro al mese all'ex marito di alimenti per la figlia che se n'è andata di casa, come aveva fatto a suo tempo il genitore.
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Il Gazzettino