Trasporto, negati a Sita 75 milioni di rimborsi `

Trasporto, negati a Sita 75 milioni di rimborsi `
IL VERDETTOROVIGO Neppure un euro di rimborso. Al contrario, un conto salatissimo da pagare in spese legali. È finita nel peggiore dei modi la causa intentata da Sita Spa nei...

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IL VERDETTO
ROVIGO Neppure un euro di rimborso. Al contrario, un conto salatissimo da pagare in spese legali. È finita nel peggiore dei modi la causa intentata da Sita Spa nei confronti della Regione, delle amministrazioni provinciali di Padova e Rovigo e del Comune polesano per ottenere la compensazione dei minori introiti ricavati dal servizio di trasporto pubblico nel periodo 1996-2010. L'azienda concessionaria del servizio reclamava un ristoro pari a 75 milioni e mezzo di euro. Pretese infondate per il Tribunale civile di Venezia che, al termine di un contenzioso durato oltre dieci anni, ha rigettato il ricorso di Sita condannandola a sostenere le spese di giudizio di Regione Veneto e Provincia di Padova, quantificate in 33.500 euro, della Provincia e del Comune di Rovigo, determinate in 13.400 euro. L'azienda di trasporto, che aveva assicurato il servizio inizialmente con una concessione (dal 1995 al 2000) e, a partire dal 2001, con un contratto, reclamava il rispetto della normativa che obbliga le amministrazioni pubbliche a compensare le imprese garantendo l'integrale copertura dei costi, l'adeguamento nel tempo dei tassi d'inflazione, il rimborso delle spese generali e un utile aziendale. Il Tribunale di Venezia è stato di diverso avviso. Accogliendo l'interpretazione delle norme comunitaria e nazionale proposta dalla Regione e da Palazzo Santo Stefano, ha stabilito che Sita non ha diritto a percepire alcuna compensazione. Il diritto sancito dal regolamento comunitario in favore delle aziende di trasporto pubblico non è stato infatti esercitato nei tempi dovuti.

LE MOTIVAZIONI
«Il calcolo - scrivono i giudici - deve avvenire sulla base di parametri oggettivi fissati in via preventiva, e ciò al fine di evitare che le compensazioni comportino un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto alle imprese concorrenti. Né la normativa europea né quella interna affermano che debba essere necessariamente e completamente ripianato l'eventuale disavanzo di esercizio e né tantomeno è previsto il rimborso di spese generali ed il riconoscimento di un'utile di impresa, addirittura nella misura del 10%».
Per il periodo 2001-2006, regolato da contratti di servizio, Sita Spa non avrebbe dovuto accampare alcun diritto, in quanto lo stesso «contratto non prevede alcun meccanismo di compensazione e il corrispettivo previsto è già comprensivo di ogni onere, ivi incluso l'aiuto che viene prestato per compensare la normale antieconomicità del servizio».
Il Tribunale ha respinto quindi al mittente la pretesa di annullamento di un contratto di natura privatistica osservando come «il capitolato, in quanto lesivo dei suoi diritti, andava immediatamente impugnato in sede amministrativa e, come tale, è irricevibile in questa sede, in quanto la doglianza è rivolta contro un atto rimasto inoppugnato e così produttivo di effetti consolidatisi in via definitiva per il decorso del termine di decadenza stabilito per la sua contestazione giudiziale».

Non solo. I giudici veneziani hanno accolto pure l'ulteriore domanda di condanna avanzata dalla Regione e dalla Provincia di Padova per le ultime quattro annualità del servizio di trasporto pubblico (2007-2010). Quella di Sita Spa è stata bollata come una lite temeraria in quanto l'azienda non è stata in grado di quantificare con precisione il presunto danno patito. Il consulente nominato dal Tribunale ha dovuto infatti visionare un'enorme mole di documentazione cartacea senza riuscire ad ottenere il trasferimento dei dati necessari su un supporto informatico.
Luca Ingegneri
Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino