Domenica 22 ottobre 2017, data altamente simbolica che ricorda il tanto discusso plebiscito di annessione del Veneto e della Provincia veneta al Regno d'Italia (sul quale...
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È un principio importante quello introdotto dalla Corte costituzionale che, nella sua giurisprudenza precedente in materia di referendum consultivi regionali, aveva sempre tenuto un atteggiamento molto restrittivo, sia pure con sfumature diverse, in termini di ammissibilità di consultazioni di questo tipo (sent. n. 470/1992 e sent. n. 496/2000). Pertanto se il referendum regionale veneto del 22 ottobre 2017 costituisce una fase antecedente e distinguibile rispetto al procedimento con il quale si potranno ottenere maggiori competenze legislative ed amministrative nell'alveo dell'art. 116, comma 3, perché questa inversione di tendenza del giudice delle leggi non può essere estesa anche per la presentazione di disegni di legge costituzionale da parte della nostra Regione volti ad attribuire finalmente al Veneto lo stesso trattamento delle cinque Regioni ad ordinamento differenziato, in particolare del confinante Trentino Alto Adige/Südtirol? Non si coglie, infatti, il motivo per cui, in casi diversi dall'art. 116, comma 3, Cost. il referendum consultivo regionale perda i menzionati caratteri di anteriorità, esteriorità, autonomia, distinguibilità. Un tema che merita certamente una riflessione seria e approfondita.
(*) Unimed di Milano ed Università
di Padova
(**) Unimed di Milano ed Università di Pavia
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Il Gazzettino