Referendum veneto perché non osare di più?

Referendum veneto perché non osare di più?
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Domenica 22 ottobre 2017, data altamente simbolica che ricorda il tanto discusso plebiscito di annessione del Veneto e della Provincia veneta al Regno d'Italia (sul quale ricordiamo esserci un bel libro di Ettore Beggiato), si celebrerà il referendum consultivo regionale mediante il quale si chiederà al corpo elettorale veneto se vuole o meno l'attribuzione di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia». Com'è noto il testo della consultazione referendaria è il primo dei cinque quesiti previsti dalla legge regionale n. 15/2014 sul quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 118/2015, ha rigettato le eccezioni di incostituzionalità del Governo Renzi (che aveva sollevato il ricorso tanto sulla legge n. 15/2014, quanto sulla legge n. 16/2014, quella relativa al referendum consultivo per l'indipendenza), precisando come la sua formulazione richiami la norma dell'art. 116, comma 3, della Carta costituzionale che consente alle Regioni ordinarie, come il Veneto, di accedere ad un regime di semi-specialità (si parla anche di regionalismo a geometria variabile o regionalismo asimmetrico), ottenendo la competenza legislativa (e di conseguenza anche quella amministrativa) su tutti gli ambiti che sono oggi di potestà concorrente (ripartita cioè tra Stato e Regioni) e su alcuni di potestà esclusiva statale quali, ad esempio, «la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». All'obiezione che il referendum regionale altererebbe l'iter di cui al comma 3 dell'art. 116 Cost., Palazzo della Consulta ha risposto trattarsi di un momento anteriore ed esterno rispetto al procedimento che la Regione del Veneto potrà (il referendum non produce effetti vincolanti) avviare in un secondo tempo.

È un principio importante quello introdotto dalla Corte costituzionale che, nella sua giurisprudenza precedente in materia di referendum consultivi regionali, aveva sempre tenuto un atteggiamento molto restrittivo, sia pure con sfumature diverse, in termini di ammissibilità di consultazioni di questo tipo (sent. n. 470/1992 e sent. n. 496/2000). Pertanto se il referendum regionale veneto del 22 ottobre 2017 costituisce una fase antecedente e distinguibile rispetto al procedimento con il quale si potranno ottenere maggiori competenze legislative ed amministrative nell'alveo dell'art. 116, comma 3, perché questa inversione di tendenza del giudice delle leggi non può essere estesa anche per la presentazione di disegni di legge costituzionale da parte della nostra Regione volti ad attribuire finalmente al Veneto lo stesso trattamento delle cinque Regioni ad ordinamento differenziato, in particolare del confinante Trentino Alto Adige/Südtirol? Non si coglie, infatti, il motivo per cui, in casi diversi dall'art. 116, comma 3, Cost. il referendum consultivo regionale perda i menzionati caratteri di anteriorità, esteriorità, autonomia, distinguibilità. Un tema che merita certamente una riflessione seria e approfondita.
(*) Unimed di Milano ed Università
di Padova

(**) Unimed di Milano ed Università di Pavia
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Il Gazzettino