Lavori all'Arsenale, nessun danno all'erario dal Magistrato alle acque

Lavori all'Arsenale, nessun danno all'erario dal Magistrato alle acque
APPELLOVENEZIA Non ci sono prove di un eventuale danno erariale contro gli ex presidenti del Magistrato alle acque sui lavori dell'Arsenale e per questo scatta l'assoluzione. ...

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APPELLO
VENEZIA Non ci sono prove di un eventuale danno erariale contro gli ex presidenti del Magistrato alle acque sui lavori dell'Arsenale e per questo scatta l'assoluzione.

La sentenza in questione è stata pronunciata qualche giorno fa dalla terza sezione centrale d'appello della Corte dei conti (presidente Angelo Canale) chiamata a pronunciarsi su un ricorso formulato a suo tempo della Procura regionale dopo che in primo grado non si era arrivati al risultato cercato.
Ora questo pronunciamento conclude un lungo iter su un episodio che appare abbastanza lontana nel tempo
IL CASO
La vicenda, per la quale anche in primo grado non c'erano state condanne, è quella che riguardava un ipotetico danno erariale in seguito ad un aumento dei costi per una serie di lavori per il restauro dell'Arsenale, avviati all'inizio degli anni Novanta. Il danno erariale, inizialmente contestato a Patrizio Cuccioletta e Maria Giovanna Piva, era quantificato in un milione e mezzo di euro. E stando a come si erano inizialmente messe le cose c'era la concreta possibilità che la richiesta di rimborso si potesse rivolgere direttamente agli ex vertici della struttura.
Secondo quanto era stato a suo tempo sostenuto dall'accusa i lavori sarebbero costati più del previsto a causa di un ingiustificato ritardo nei collaudi e dal rifiuto di trovare un accordo bonario con la ditta esecutrice degli interventi, la Fondedile costruzioni. Da qui un lodo arbitrale che nel 2002 fu sfavorevole alla pubblica amministrazione. E il contestuale avvio di una verifica dal parte della Corte dei conti del Veneto.
LA DIFESA
«Con questa sentenza della Corte dei conti centrale - spiega l'avvocato Alfredo Bianchini, difensore della Piva - è stato così accolto il mio ricorso incidentale presentato nell'interesse dell'ing. Piva in una vicenda in cui i valori erano elevati. C'è poi da ricordare che l'ing. Piva è bersaglio di continue inchieste giudiziarie nelle quali poi, sia pur con lentezza nei vari gradi di giudizio, viene riconosciuta non responsabile».
Secondo la Corte dei conti nazionale, come si legge nella sentenza che è stata da poco depositata, «l'obbligo di procedere alla messa in mora dei responsabili sorge, in capo all'amministrazione, al momento stesso in cui si matura la fattispecie illecita da quelli causata. Il danno che deriva dall'omissione di tale atto interruttivo costituisce una diversa e distinta fattispecie di illecito, rispetto a quello a cui la costituzione in mora si riferisce».

Da questo ed altri elementi che erano stati elencati nel ricorso in appello, in merito al comportamento tenuto dagli accusati, i giudici della terza sezione giurisdizionale ritengono quindi che entrambi i presupposti sui quali si basa la prova dell'esistenza e la quantificazione del preteso danno non sono sufficientemente dimostrati. Da qui la sentenza di assoluzione per la mancanza di prova del danno che chiude definitivamente la vicenda giudiziaria.
G.P.B.
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Il Gazzettino