IL VERDETTO TRIESTE È stata legittima l'assegnazione a ottobre, da parte

IL VERDETTO TRIESTE È stata legittima l'assegnazione a ottobre, da parte
IL VERDETTOTRIESTE È stata legittima l'assegnazione a ottobre, da parte della Net Spa all'Arl Onofaro Antonino, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
99,98€
40€
Per 2 anni
ATTIVA SUBITO
OFFERTA MIGLIORE
ANNUALE
49,99€
19€
Per 1 anno
ATTIVA SUBITO
 
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
ATTIVA SUBITO

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
ATTIVA SUBITO
 
ANNUALE
49,99€
11,99€
Per 1 anno
ATTIVA SUBITO
2 ANNI
99,98€
29€
Per 2 anni
ATTIVA SUBITO
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 3 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
IL VERDETTO
TRIESTE È stata legittima l'assegnazione a ottobre, da parte della Net Spa all'Arl Onofaro Antonino, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, indifferenziati e differenziati, e di quelli conferiti e prodotti su parte del territorio del Comune di Udine. Pertanto non merita apprezzamento il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale dalla seconda classificata, la Srl Teknoservice, di fronte all'esito della procedura di evidenza pubblica espletata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La sentenza del Tar parte dalle censure mosse dall'impresa che ha avviato il ricorso. In particolare, secondo Teknoservice la ditta Onofaro sarebbe priva dell'idonea iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in quanto, sommando il numero dei soggetti già serviti in forza dei contratti in essere con altre Amministrazioni a quello stimato dell'appalto messo a gara, supererebbe abbondantemente il limite massimo dei 100mila abitanti della categoria attualmente posseduta, oltre il quale non è abilitata a operare. Di più: sempre secondo la parte ricorrente, la controinteressata avrebbe omesso di dichiarare un precedente penale in grado d'influire sulla valutazione della sua moralità professionale.

Si tratta, nello specifico, di una sentenza pronunciata il 6 febbraio 2017 dal Tribunale di Udine nei confronti dell'ex titolare della Onofaro con una condanna per stoccaggio non autorizzato di rifiuti. Ma i giudici amministrativi su quest'ultimo punto si sono limitati a considerare che attualmente l'ex titolare condannato possiede soltanto una quota infinitesimale della società. Invece sul resto delle censure il Tar proclama che la Onofaro è palesemente in possesso del requisito di ammissione espressamente richiesto; il solo che, se mancante, avrebbe dovuto comportare la sua esclusione dalla competizione. Quindi sono manifestamente destituite di fondamento le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente nel tentativo, vano, di elevare a requisito di ammissione un mero requisito di esecuzione, quale deve ritenersi per l'appunto annotano i giudici - quello dell'iscrizione all'Albo in categoria congrua rispetto alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti concretamente e complessivamente svolte dalla singola impresa.

Maurizio Bait
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino