Il professionista, l'artista o l'imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore,

Il professionista, l'artista o l'imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore,
Il professionista, l'artista o l'imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore, che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive, non è obbligato a pagare...

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Il professionista, l'artista o l'imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore, che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive, non è obbligato a pagare l'Irap, l'imposta regionale sulle attività produttive. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto, con la sentenza 9451, la più rilevante delle questioni che erano state loro sottoposte circa un anno fa.

«Una positiva ed attesa inversione di tendenza – commenta il presidente dell'Ascom, Patrizio Bertin – anche se affatto scontata, visto che le precedenti sentenze non erano state così favorevoli». In effetti il nocciolo del contendere è tutto racchiuso in una domanda: fino a che punto un solo collaboratore è in grado di potenziare l'attività produttiva? La Cassazione, in questo caso, non ha avuto dubbi: per potenziare l'attività produttiva anche di un imprenditore individuale, si deve essere in presenza di un collaboratore che svolga mansioni professionali di un certo livello e non di semplice segreteria o mansioni generiche o squisitamente esecutive. In altre parole: l'obbligo nei confronti del tributo regionale si verifica solo in presenza dell'impiego a tempo pieno di due o più dipendenti o collaboratori con mansioni di un certo rilievo.
«La sentenza – spiegano all'ufficio tributario dell'Ascom - interessa un grande numero di contribuenti che esercitano in forma individuale l'attività professionale, artistica o d'impresa (si pensi, ad esempio, agli agenti e rappresentanti, ai promotori finanziari, agli artigiani, ai piccoli commercianti, ai coltivatori diretti del fondo ed in genere di piccoli imprenditori)».
Adesso si apre il confronto con l'Agenzia delle entrate che aveva condiviso l'orientamento giurisprudenziale più restrittivo. Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino