Il negozio etnico batte Bergamin

Il negozio etnico batte Bergamin
LA SENTENZAROVIGO Il negozio etnico batte il Comune di Rovigo davanti al Tar. I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso di Omozogie Enoma Lee contro l'ordinanza...

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LA SENTENZA
ROVIGO Il negozio etnico batte il Comune di Rovigo davanti al Tar. I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso di Omozogie Enoma Lee contro l'ordinanza anti-degrado del sindaco Massimo Bergamin, che quattro mesi fa aveva imposto di anticipare alle 18 la chiusura della bottega in galleria Balotta. Un provvedimento a tempo indeterminato, mentre la situazione di emergenza prospettata dal municipio avrebbe dovuto comportare una scadenza: di conseguenza la prescrizione è stata annullata e le lancette saranno riportate alle 20.30.

I FATTI
L'ordinanza del sindaco Bergamin, firmata il 29 dicembre e notificata il 5 gennaio, puntava a «fronteggiare la condizione di degrado di elevata criticità, specialmente durante le ore serali, che riguarda la zona dove si trova l'esercizio, come denunciato dai cittadini residenti e rilevata da numerosi interventi delle forze dell'ordine». Diversi i problemi citati dal Comune e così riassunti dal Tribunale: «La segnalazione della presenza presso il market del ricorrente, dopo le ore 22, di un numero di persone superiori alle trenta unità, di cui alcuni in evidente stato di alterazione alcolica che discutevano animatamente; quella della presenza presso il market di persone con pregiudizi di polizia e che consumavano bevande alcoliche, nonostante il locale non fosse autorizzato alla mescita; la lite tra nigeriani, in stato di alterazione da sostanze alcoliche, con un comportamento aggressivo ai danni proprio delle forze di polizia; le numerose lamentele e segnalazioni degli abitanti».
L'IMPUGNAZIONE
L'esercizio commerciale aveva però impugnato l'ordinanza, sulla base di tre doglianze. La prima riguardava la mancata comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'ente locale. La seconda contestava il collegamento tra i fatti lamentati dai residenti, e rappresentati nel provvedimento, e l'attività esercitata dal nigeriano. La terza sosteneva l'illegittimità della misura, in quanto emessa sine die e fra l'altro senza un'adeguata motivazione, in quanto per esempio «l'ordinanza farebbe riferimento a problematiche connesse ad un presunto disturbo notturno mentre la chiusura dell'esercizio commerciale era alle ore 20.30».
LE MOTIVAZIONI

In realtà secondo il Tar l'ordinanza di Bergamin «appare sufficientemente motivata e non manifestamente illogica o ingiustificata in riferimento alla necessità di fronteggiare una situazione di forte degrado che, come riportato dal provvedimento impugnato, è diventata una seria fonte di pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, il decoro, l'igiene e la normale convivenza dei cittadini e riconducibile all'apertura serale dell'esercizio del ricorrente». Il problema è che, di fronte ad una situazione eccezionale, il potere del sindaco «deve essere esercitato in modo temporalmente limitato e, comunque, nei limiti della concreta situazione di fatto che è necessario fronteggiare». Invece la prescrizione era illimitata: per questo il ricorso è stato accolto e il provvedimento è stato annullato.
Angela Pederiva
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Il Gazzettino