TRIESTE - Graduatoria da rifare per la gestione delle paghe. Il Tar ha annullato l'esclusione decisa il 19 marzo scorso da Fvg Strade della costituenda associazione temporanea di...
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In giudizio si sono costituite la società della Regione e la controinteressata Ergom stp con l'affiancamento del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. A trovare i favori dei giudici amministrativi i primi tre punti al centro del ricorso, dettati tutti da una interpretazione considerata troppo restrittiva della legge speciale sulle gare, un insieme di norme - peraltro - che il Tar stesso riconosce afflitte da «carenze contenutistiche e di chiarezza».
La decisione di accogliere il ricorso si fonda innanzitutto sulla circostanza che il bando non limitava assolutamente ai soli consulenti del lavoro la possibilità di concorrere alla procedura. Ma il Tribunale annota anche che «tanto l'avviso di ricerca di mercato che la lettera da ultimo indicata (la comunicazione alla ricorrente che era stata esclusa, ndr) non offrivano alcuna chiara e immediatamente intellegibile precisazione, idonea a consentire di cogliere che la gara era limitata solo a certi operatori e solo a certi tipi societari».
Di più, gli atti della procedura formalizzati da Fvg Strade «non vietavano assolutamente di presentare le domande in forma di raggruppamento temporaneo», scrive il Tar. Anzi, dove, nell'avviso, prevedevano che «è fatto divieto di chiedere l'iscrizione nell'elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio», avvaloravano proprio la possibilità di partecipazione da parte dei raggruppamenti temporanei d'imprese.
M.B.
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Il Gazzettino