TRIESTE - A gennaio il Tar del Friuli Venezia Giulia aveva respinto il ricorso presentato da due famiglie contro la deliberazione del Consiglio comunale che ha introdotto...
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Dopo il rigetto dell'istanza da parte del tribunale amministrativo, le famiglie si erano appellate all'organo supremo della Giustizia amministrativa, chiedendo dapprima un decreto cautelare del giudice monocratico - rigettato nei giorni scorsi - e quindi una sospensione cautelativa del collegio, in vista dell'udienza nel merito per l'annullamento della pronuncia del Tar. Nell'ordinanza, notificata oggi all'amministrazione comunale giuliana, i giudici ritengono che l'ordinanza resiste alle censure degli appellanti perché «coerente» con la legislazione italiana in materia di vaccini e perché non confligge con i principi di precauzione in materia di salute. Come per i giudici di primo grado, infine, la tutela della salute in età prescolare prevale sulle responsabilità genitoriali.
A sua volta, il Tar aveva in primo grado sottolineato che in Italia l'obbligo di vaccinazione non è mai stato abrogato e che "si è solo consentita una specie di obiezione di coscienza nel senso che ove i genitori, contrariamente all'obbligo di legge, scelgano di non vaccinare i propri figli, ciò non presenta conseguenze negative per quanto riguarda l'iscrizione dei pargoli alla scuola dell'obbligo". Per il Tar, inoltre, "la libera e responsabile scelta di non vaccinare i bimbi, che comunque si pone contro la legge vigente, comporta delle inevitabili conseguenze, tra cui l'impossibilità di iscrizione agli asili comunali" laddove l'amministrazione comunale adotti "una norma di prevenzione e precauzione in materia della salute che il Comune, nel regolamentare l'accesso ai propri asili, può legittimamente definire e disciplinare". Nel riconoscere la legittimità della scelta del Comune di Trieste, il Tar aveva evidenziato che "non è in discussione la potestà genitoriale, ma come quest'ultima deve cedere il passo all'interesse generale. L'iscrizione a un asilo - avevano aggiunto i giudici amministrativi - comporta di necessità la convivenza dei bambini in un ambiente ristretto, per cui la mancanza di vaccinazione, per un elementare principio di precauzione sanitaria, si ripercuoterebbe sulla salute degli altri, anche quelli con particolare debolezze e fragilità immunitarie" per cui "il pur rispettabile e tutelabile interesse individuale deve regredire rispetto all'interesse pubblico, in particolare ove si tratti di tutela della salute".
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Il Gazzettino