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Preordinazione e non premeditazione. La difesa di Filippo Turetta proverà a giocare questa carta nel processo. Una differenza che potrebbe consentire al reo confesso dell’omicidio di Giulia Cecchettin di evitare l’ergastolo. Perché l’art. 577, comma 1, n. 3, del codice penale prevede espressamente il massimo della pena l'ipotesi in cui l'omicidio volontario sia commesso con premeditazione. Ma non se c'è invece solo "preordinazione". Una distizione cruciale sottolineata dalla Cassazione con la sentenza del 2022. Quali sono gli elementi per distinguere queste due fattispecie? Andiamo con ordine.
Cos’è la preordinazione
La preordinazione di un delitto deve essere considerata la preparazione dei mezzi minimi necessari all'esecuzione. Quando deve avvenire? Nella fase a immediatamente precedente alla realizzazione del crimine. Manca, quindi, una completa e rafforzata volontà dell’autore del crimine nel proposito che si è prefissato. Certo è che la preordinazione è un sintomo della premeditazione. In base agli elementi emersi finora sappiamo che Turetta aveva acquistato del nastro adesivo e si era portato con sé un coltello prima di incontrare Giulia. Questi fattori possono bastare?
Qual è la differenza tra premeditazione e preordinazione
Radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida. È questo uno degli elementi che deve ricorrere per la premeditazione.
Gli elementi per la premeditazione
Per la premeditazione ci devono essere diverse circostanze ricorrenti. In primis, lo studio delle occasioni e dell’opportunità per l’attuazione. Poi un’adeguata organizzazione di mezzi. Infine la predisposizione delle modalità esecutive. Sempre rispetto all’omicidio di Giulia Cecchettin, sappiamo come Turetta avesse compiuto diverse ricerche rispetto al luogo dov’è stata ritrovata la vittima. E anche relative alla preparazione dell’omicidio. Sono indizi, tuttavia, che dovranno valutare nel processo i magistrati.
Le altre aggravanti
Se a Turetta non fosse riconosciuta l’aggravante della premeditazione, c’è sempre quella della crudeltà che potrebbe trovare applicazione. Ma anche qui è facile scivolare in errate considerazioni. Le venti coltellate possono essere sufficienti per ritenere sussistente la circostanza aggravante della crudeltà? Dobbiamo far ricorso alla giurisprudenza. Se la reiterazione dei colpi è “strettamente necessaria” per comportare la morte della persona offesa, l’aggravante non potrà rilevare. Perché? In sostanza, l’esecuzione del proposito sarebbe proporzionata a raggiungere “l’esito criminoso voluto”. E quindi l’omicidio. Quando invece risulterebbe integrata? Solo nei casi di “produzione di sofferenze e patimenti gratuiti”. Questo è stato specificato dalla Cassazione con la sentenza 40829/2014. Ed è quanto dovrà essere provato dall’accusa.
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Il Gazzettino