Il Tar: «Da scuola a casa i bambini possono andare a piedi, così diventano autonomi»

Genitori e figli all'uscita di scuola
VENEZIA - C'erano una volta i bambini che andavano a scuola, e tornavano a casa, tranquillamente da soli. Con il tempo sono aumentati i pericoli e sono cambiate le...

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VENEZIA - C'erano una volta i bambini che andavano a scuola, e tornavano a casa, tranquillamente da soli. Con il tempo sono aumentati i pericoli e sono cambiate le sensibilità, per cui le istituzioni scolastiche hanno progressivamente inasprito le regole sull'accompagnamento da parte dei genitori. È il caso di un istituto comprensivo di Venezia, contro cui hanno presentato ricorso alcune famiglie della primaria, che hanno ottenuto ragione dal Tar del Veneto: «L'uscita autonoma degli alunni si legge nella sentenza costituisce un elemento cruciale del processi di crescita personale volto ad alimentare i meccanismi di auto-responsabilizzazione del minore, sicché essa è da ritenere parte del percorso formativo, in quanto funzionale al raggiungimento dell'autonomia personale».


IL REGOLAMENTO

llievi di quarta e quinta elementare all'uscita debbano essere presi in consegna «dai rispettivi genitori o da persona maggiorenne espressamente delegata». Tutto questo «senza possibilità di deroga».
In precedenza, invece, «quando autorizzati dai genitori», i ragazzini delle ultime due classi «beneficiavano della possibilità di uscire autonomamente dalle rispettive scuole», in forza di una richiesta presentata «all'inizio di ogni anno scolastico».


IL CONTENZIOSO

A quel punto è stato avviato il contenzioso, con l'assistenza dell'avvocato Pietro Penzo. Alcuni genitori hanno ritenuto che la nuova regola «leda l'organizzazione della vita familiare e delle proprie occupazioni», in quanto «imporrebbe gravosi spostamenti» nel centro storico del capoluogo lagunare, «così da interferire pesantemente con gli orari di lavoro». Mamme e papà hanno sostenuto che la disposizione, deliberata senza un preventivo «confronto», contrasti con la legge del 2017, per cui l'uscita autonoma degli alunni «non è di per sé preclusa ma è semmai suscettibile di autorizzazione individuale, a richiesta dei genitori, in considerazione dell'età e del grado di maturazione raggiunto da ciascun studente».
Nel corso del giudizio, però, il ministero dell'Istruzione si è opposto a questa valutazione.


LE MOTIVAZIONI

Invece il Tribunale amministrativo regionale ha fatto valere la normativa, secondo cui i genitori dei minori di 14 anni, «in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione» a consentirne l'uscita autonoma «dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni», poiché «l'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza». Ma da quale età? Il ricorso patrocinato dall'avvocato Penzo, citando le disposizioni dell'Ufficio scolastico regionale, ha ottenuto dai giudici il via libera già dalla quarta elementare.


Nelle motivazioni viene rimarcato che un divieto assoluto sarebbe «in antitesi con la funzione formativa insita nel rilascio, da parte dei genitori, dell'autorizzazione individuale all'uscita in autonomia» dalla scuola. «Autorizzazione che, a ben vedere, costituisce esercizio della responsabilità genitoriale», argomenta il Tar. La finalità è di avviare, «in accordo con l'autorità scolastica, un percorso di progressivo affrancamento che abbia come approdo ideale l'affermazione nel corso dell'adolescenza dei diritti connessi alla manifestazione della propria volontà e al compimento consapevole delle scelte di vita, con il sostegno (e non più con la mera autorizzazione) materiale e morale della famiglia». Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino