Il Tar annulla una multa da 325mila euro all'autostrada Brescia-Padova

La sanzione era stata inflitta alla società dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Foto d'archivio
È nulla la multa da 325mila euro inflitta nel 2015 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa per 13...

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È nulla la multa da 325mila euro inflitta nel 2015 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa per 13 interventi infragruppo al di fuori del limite di legge. L'ha deciso il Tar del Lazio con sentenza.

Con il provvedimento contestato si sanzionava la presunta inosservanza della Convenzione Unica all'epoca vigente, deducendo la violazione delle percentuali di affidamento infragruppo per il superamento della quota stabilita per gli affidamenti da Società controllate/collegate. Il Tar ha ritenuto fondato il ricorso «sotto il profilo dell'errata valutazione del periodo di riferimento ai fini del giudizio sulle aliquote di esternalizzazione». Come correttamente sostenuto dalla società ricorrente, infatti, per i giudici «l'Ente concedente risulta avere, in spregio al principio di ragionevolezza, inequivocabilmente ancorato la propria indagine sulla violazione dei parametri al quinquennio regolatorio 2008-2013, anziché fare riferimento all'intera durata della concessione»; cosa che, ad avviso del Collegio appare «un'irragionevole interpretazione estensiva della normativa sanzionatoria di riferimento, priva di fondamento normativo».

L'effetto è la violazione da parte dell'Amministrazione del "principio di ragionevolezza", «considerato anche il prolungamento della concessione stessa sino al 2026». E la conclusione dei giudici è stata a favore dell'illegittimità del provvedimento sanzionatorio «in quanto non è stata provata la definitiva e certa violazione delle aliquote, non essendo stato dimostrato che, in ragione del valore dei lavori in corso di affidamento o già affidati e da eseguire o, ancora, in corso di esecuzione, la concessionaria non potesse, al termine di durata della concessione, rispettare della soglia percentuale negli affidamenti a terzi»

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Il Gazzettino