L'ingegnere sbaglia mail, due condomini costretti a rinunciare al Superbonus

Un cantiere del Superbonus
PORDENONE - Un indirizzo mail inesistente e due condomini che si vedono respingere dal Comune la pratica Cila-S superbonus 110% (Comunicazione inizio lavori asseverata). Inutile...

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PORDENONE - Un indirizzo mail inesistente e due condomini che si vedono respingere dal Comune la pratica Cila-S superbonus 110% (Comunicazione inizio lavori asseverata). Inutile anche il ricorso al Tar per la residenza Aurora e il condominio Michela, tutelate dagli avvocati Vincenzo Barrasso e Elena Alberti. I giudici amministrativi li hanno respinti. L'errore non è attribuibile all'Ufficio Edilizia privata, ma all'ingegnere che ha seguito la pratica e ha inviato la documentazione alla posto elettronica certificata "comune.pordenone@legalmail.it" anziché a quello corretto, cioè "comune.pordenone@certgov.fvg.it". Successivamente il professionista ha trasmesso correttamente una integrazione, ma per una questione di protocollo non è stato possibile correre ai ripari.

Nel ricorso al Tar i legali che rappresentano i due condomini hanno fatto presente che il Comune, in ossequio al principio di leale collaborazione, avrebbe dovuto avvertire il professionista che non era arrivata la documentazione di cui si faceva riferimento nella mail integrativa e attivare un «formale soccorso istruttorio». Sottolineando poi che se il Comune avesse attivato lo sportello telematico, si sarebbe evitato l'errore, perché i documenti sarebbero stati caricati sulla piattaforma informatica.


Che tutto sia stato inviato a un indirizzo mail inesistente, è fuori discussione. La trasmissione degli atti non si è perfezionata. E la richiesta avanzata al Comune di retrodatazione della presentazione della Cila-S Superbonus 110% non sarebbe stata possibile. In tal senso la normativa è precisa: «La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione». Secondo i giudici amministrativi, dunque, la pratica è stata correttamente respinta. Da una parte il Comune non avrebbe dovuto attivare un formale soccorso istruttorio perché l'istanza non era stata trasmessa, dall'altra l'errore è stato fatto dal professionista che si è affidato a una mail inesistente che non ha generato la ricevuta di avvenuta consegna. «Ciò - osserva il Tar - avrebbe dovuto indurre il professionista (diligente) ad attivarsi immediatamente per effettuare i necessari controlli e verificare la corretta trasmissione dell'istanza, cosa che invece nel caso di specie non è avvenuta». Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino