Strage di Mestre. Il malore dell'autista in cima alle ipotesi, si profila battaglia sui risarcimenti

MESTRE - Più di due milioni di euro di risarcimento per la morte di due coniugi, travolti e uccisi da un pullman di linea della società Atvo che, il 29 novembre...

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MESTRE - Più di due milioni di euro di risarcimento per la morte di due coniugi, travolti e uccisi da un pullman di linea della società Atvo che, il 29 novembre del 2008, vicino a Concordia Sagittaria, aveva invaso la corsia opposta di marcia, entrando in collisione con la vettura nella quale stavano viaggiando.


La conclusione della causa civile riguardante il grave incidente stradale avvenuto 15 anni fa, costato quattro morti e una quindicina di feriti, costituisce un interessante precedente nei giorni in cui, dopo la strage del cavalcavia di Marghera, si inizia a pensare alle complesse problematiche relative alle possibilità di risarcimento dei danni conseguenti al decesso dei 21 passeggeri (e al ferimento di altri 15 persone) che la sera di martedì scorso si trovavano a bordo del bus uscito di strada e precipitato dopo un volo di una quindicina di metri.

CASO FORTUITO

In attesa dei risultati dell'autopsia sul corpo dell'autista del bus della società "La Linea", disposta dalla procura di Venezia, l'ipotesi più accreditata è quella di un malore fatale: in casi come questi, le compagnie assicuratrici normalmente si rifiutano di pagare facendo appello al cosiddetto "caso fortuito", circostanza che fa venire meno la responsabilità civile del conducente di un mezzo.
Il "caso fortuito" era stato eccepito anche nella causa relativa all'incidente di Concordia Sagittaria, avviata nel 2012 dai figli della coppia rimasta uccisa nello schianto: di fronte alla giudice di Venezia, Francesca Orlando Facchin, la difesa dell'assicurazione Fondiaria e di Atvo ha sostenuto che l'autista del bus fu colto da malore improvviso (in particolare da un ictus) e che dunque nessun risarcimento era dovuto ai sensi dell'articolo 2046 del Codice civile.
Ma il Tribunale civile di Venezia è stato di diverso avviso. O meglio, dopo aver accertato la non imputabilità dell'autista (anche lui deceduto) in relazione a quanto previsto dal Codice civile, ha invece configurato la responsabilità a carico di Atvo, quale azienda proprietaria del pullman, e di conseguenza della compagnia assicuratrice, ai sensi dell'articolo 2054, terzo comma, del Codice civile. Il tutto sulla base di un principio stabilito da una importante sentenza della Corte di Cassazione, condannando al pagamento di oltre due milioni di euro, interessi compresi.
Il pronunciamento della giudice di primo grado è stato impugnato in Appello e la vicenda si è conclusa a favore dei familiari delle vittime.

NORMATIVA EUROPEA

«È un principio consolidato che il malore del conducente escluda la sua responsabilità e quindi anche l'obbligo di risarcire i danni causati ai passeggeri trasportati - spiega l'avvocato Guido Simonetti, che ha tutelato gli interessi dei figli delle vittime - Ma il Tribunale di Venezia ha accolto la richiesta di risarcimento sposando una particolare interpretazione del vincolo assicurativo che era stata adottata in un precedente unico della Corte di Cassazione e che aveva distinto tra ruolo e responsabilità del conducente e del vettore. A supporto di quella interpretazione solidaristica, ossia intesa a proteggere i trasportati a prescindere dalle cause dell'incidente, può anche essere invocato il diritto dell'Unione Europea, in particolare le direttive comunitarie in tema di assicurazione auto: volendo, dunque, si potrebbe evitare che al dolore ed alla disperazione si aggiunga domani anche l'incertezza sui risarcimenti».

 

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Il Gazzettino