Scuola, docente vince il ricorso: destinata a Udine, torna in Puglia

Scuola, docente vince il ricorso: destinata a Udine, torna in Puglia
UDINE - Ha vinto la sua battaglia e potrà tornare ad insegnare in Puglia una insegnante della scuola primaria che lavorava nel V circolo didattico di Barletta e che era...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
99,98€
40€
Per 2 anni
ATTIVA SUBITO
OFFERTA MIGLIORE
ANNUALE
49,99€
19€
Per 1 anno
ATTIVA SUBITO
 
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
ATTIVA SUBITO

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
ATTIVA SUBITO
 
ANNUALE
49,99€
11,99€
Per 1 anno
ATTIVA SUBITO
2 ANNI
99,98€
29€
Per 2 anni
ATTIVA SUBITO
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 3 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
UDINE - Ha vinto la sua battaglia e potrà tornare ad insegnare in Puglia una insegnante della scuola primaria che lavorava nel V circolo didattico di Barletta e che era stata trasferita ad Udine per effetto della legge sulla "Buona scuola". Lo ha deciso il giudice del tribunale del Lavoro di Trani che con una ordinanza ha accolto la richiesta dell'insegnate, una donna sposata e con due figli piccoli. Si tratta di una delle prime decisioni relative ai tanti ricorsi presentati dagli insegnanti contro i trasferimenti.


Il Tribunale ha condannato l'Ufficio Scolastico regionale pugliese (che non è comparsa in giudizio) ad assegnare l'insegnate «in organico di una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale della Puglia o di altra sede elencata nelle preferenze espresse. Si tratta - spiega l'avvocato Graziangela Berloco che ha assistito l'insegnante -
«della prima ordinanza che in Puglia ha deciso in materia, stabilendo l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente in una sede distante, rispetto a quelle indicate nelle preferenze (Foggia, Bari), per palese violazione «del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti».

«Detto principio - è scritto nell'ordinanza - vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi».


  Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino