PADOVA - La Cassazione annulla il Daspo a 5 ultras del Padova. I tifosi della Curva erano stati colpiti dal provvedimento del questore di Rimini nell’ottobre dell’anno...
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I DISORDINI
Durante la sosta in autogrill, quando i vicentini, scortati da una pattuglia della Polizia, erano saliti a bordo dei propri mezzi pronti per partire, hanno fatto ingresso nell’area di servizio i padovani che hanno fermato i veicoli all’inizio della zona di parcheggio dei mezzi pesanti, in un punto non accessibile alla vista della opposta tifoseria, scendendo rapidamente già tutti travisati e armati di mazze. Della presenza dei vicentini erano stati presumibilmente avvisati dal precedente passaggio di alcuni amici della stessa tifoseria. Dopo essersi compattati, alla guida del capo ultras, i padovani hanno iniziato a correre, lanciando contro i rivali numerose bottiglie di vetro e altri oggetti, per poi raggiungerli, circondarli ed assaltarli con violenza. Sono anche riusciti a infrangere i vetri dei mezzi dei vicentini. Dopo la rissa che ne era scaturita, con la reazione dei tifosi biancorossi, che brandivano cinture con fibbie metalliche, assaltando a propria volta i padovani, tanto che uno di questi ha riportato lesioni gravi ad un occhio. Le divisione anticrimine della polizia aveva notificato i 12 Daspo, da 2 a 8 anni nei confronti di altrettanti ultras del Padova, quattro dei quali hanno ricevuto anche l’obbligo della firma. Tutti hanno un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, e sono noti alle forze dell’ordine. Oltre al Daspo, sono stati denunciati per rissa, travisamento e porto d’oggetti atti a offendere.
IN TRIBUNALE
Il 31 ottobre, il Gip del Tribunale di Rimini ha convalidato i provvedimenti emessi dal questore a carico, tra gli altri, anche di Alberto Martin, Simone Cecchinato, Stefano Falasco, con l’obbligo di presentarsi alla Questura di Padova e di Luca Fortin e Loris Zampieri, che invece, residenti nel Veneziano seppur tifosi biancoscudati, alla Tenenza dei carabinieri di Dolo.
Questi hanno ricorso in cassazione invocando l’annullamento del provvedimento per “eccessiva compressione della difesa”, visto che “la notifica del provvedimento questorile era avvenuta il 30 ottobre 2019 alle ore 19,45, mentre la convalida - tra l’altro priva di motivazione - era intervenuta il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19, con provvedimento depositato il giorno 2 novembre 2019”. Per questo motivo la Suprema Corte ha annullato le ordinanze, rinviando tutto di nuovo al Tribunale di Rimini, sospendendo “l’efficacia dei provvedimenti, ma limitatamente all’obbligo di presentazione”. Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino