Orari limitati nelle sale scommesse, il Tar dà ragione al Comune di Abano

Orari limitati nelle sale scommesse, il Tar dà ragione al Comune di Abano
ABANO - Nessuna modifica alle limitazioni di orario delle sale ed apparecchi di giochi, imposti nel 2016 dall’allora commissario prefettizio del Comune, dottor Pasquale...

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ABANO - Nessuna modifica alle limitazioni di orario delle sale ed apparecchi di giochi, imposti nel 2016 dall’allora commissario prefettizio del Comune, dottor Pasquale Aversa. Proprio per limitare le dannose conseguenze rappresentate dal richiamo di slot ed altri congegni di scommesse elettroniche a pagamento nel centro termale, il “reggente” governativo aveva ristretto per le sale giochi le “finestre orarie” limitandole dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Il provvedimento del commissario aveva in particolare la specifica finalità di tutelare i soggetti più deboli ed in particolare quelli affetti dalla sindrome ludopatica. Immediato è però stato il ricorso al giudice amministrativo da parte da parte della società “Casinò delle Alpi”. L’azienda in particolare, ha contestato l’illegittima dell’ordinanza prefettizia viziata per eccesso di potere, contestando in particolare la mancata proporzionalità fra la misura restrittiva ed il numero ufficiale, relativamente contenuto, all’interno del centro termale, dei soggetti ludopatici.


LA PRONUNCIA


L’eccezione, tuttavia è stata respinta dai giudici del Tar Veneto, che nella propria sentenza, pubblicata l’altro giorno, hanno ritenuto che l’ordinanza del commissario fosse adeguatamente motivata su una sufficiente attività istruttoria. «Pur ritenendo che i dati relativi ai soggetti in terapia non appaiono poco significativi in relazione alla popolazione locale – hanno affermato i giudici – va comunque evidenziato che gli stessi riflettono un’immagine comunque sottostimata della problematica, dal momento che il fenomeno della ludopatia tende a restare sommerso». La scelta del Tar Veneto va nella direzione della maggior tutela attribuibile al valore del benessere e della salute rispetto a quello, più circoscritto, costituito dagli interessi economico degli operatori. Poco importa, secondo i giudici di quanto stabilito nel 2017 dalla conferenza unificata che prevedeva un massimo di 6 ore giornaliere di interruzione. L’accordo non era tra l’altro mai stato reso esecutivo da un decreto del ministero della Finanze. I giudici hanno dato inoltre via libera alla distanza minima di 500 metri che deve essere frapposta fra le sale giochi e luoghi sensibili come scuole e chiese, come presupposto essenziale non alla eliminazione di forme di dipendenza patologica, ma alla prevenzione nei confronti delle insidie costituite dalla sindrome del gioco.
 

 

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Il Gazzettino