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CHIOGGIA - Assente per un totale di 20 anni su 24 anni di servizio come professoressa di storia e filosofia in un liceo di Chioggia. E nei soli quattro mesi di fila in cui si era dedicata alla classe, provoca le lamentele degli studenti per la sua «impreparazione», la «casualità» nell'assegnazione dei voti, il presentarsi senza i libri di testo. Scatta così l'ispezione ministeriale che definisce «incompatibili con l'insegnamento» le sue modalità di fare lezione. Ora la Cassazione ha confermato la destituzione per questa docente bollata di «inettitudine permanente e assoluta» malgrado il tentativo della prof di rifarsi alla «libertà di insegnamento».
«La liberà di insegnamento in ambito scolastico - sottolinea la Cassazione che ha respinto il ricorso della professoressa contro il ministero - è intesa come autonomia didattica diretta e funzionale a una piena formazione della personalità degli alunni, titolari di un vero e proprio diritto allo studio. Non è dunque libertà fine a se stessa, ma il suo esercizio - prosegue il verdetto 17897 della Sezione Lavoro - attraverso l'autonomia didattica del singolo insegnante, costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, la piena formazione della personalità dei discenti». Ad avviso dei magistrati, dunque, il concetto di libertà didattica «comprende certo una autonomia nella scelta di metodi appropriati di insegnamento» ma questo «non significa che l'insegnante possa non attuare alcun metodo o che possa non organizzare e non strutturare le lezioni». Durante la tre giorni di ispezione del Miur, sollecitata dal dirigente della scuola secondaria di Chioggia dove la prof - destinataria di assegnazioni annuali in quanto moglie di un ufficiale della Guardia di Finanza - prestava servizio, era emerso che la docente era disattenta «verso gli alunni durante le loro interrogazioni» in quanto intenta a un «uso continuo del cellulare con messaggistica».
Le accuse
In una classe, aveva utilizzato le foto del libro di testo che servivano per fare la verifica in un'altra classe.
L'iter giudiziario
Pertanto la Cassazione ha confermato la destituzione, come già stabilito dalla Corte di Appello di Venezia nel 2021. In primo grado, invece, il Tribunale nel 2018 aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di destituzione ritenendo che nonostante «la disorganizzazione e faciloneria» della docente, l'ispezione di tre giorni fosse un periodi di osservazione «troppo breve» per certificare «una inettitudine assoluta e permanente».
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