Motoscafista beve spritz in servizio, l'armatore lo fa pedinare e lo licenzia: il giudice annulla

Motoscafista beve spritz in servizio, l'armatore lo fa pedinare e lo licenzia: il giudice annulla
VENEZIA - Il motoscafista dipendente di una società di trasporto beve spritz durante il lavoro e l'armatore lo licenzia? Il giudice del lavoro annulla il licenziamento...

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VENEZIA - Il motoscafista dipendente di una società di trasporto beve spritz durante il lavoro e l'armatore lo licenzia? Il giudice del lavoro annulla il licenziamento - visto che non è stato mai dimostrato che l'assunzione di spritz avesse causato ebbrezza o menomato l'efficienza fisica del lavoratore - condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennizzo di 6 mensilità globali ma non lo obbliga a riassumere il dipendente. Il motivo? L'assunzione di bevande alcoliche è vietata per il personale di pilotaggio.

La sentenza


È il succo della sentenza pronunciata a Venezia sul ricorso di un motoscafista (assistito dall'avvocato Enrico Cornelio) che era stato licenziato dopo che più colleghi - e alcune foto - avevano testimoniato come il pilota andasse al bar quando era fermo dal proprio turno.
L'analisi del giudice è approfondita e dettagliata e si muove districandosi nei meandri della giurisprudenza del lavoro. Si legge in sentenza che «nella contestazione disciplinare la società ha fatto riferimento all'ipotesi dell'ubriachezza» secondo il Codice della navigazione e nella lettera di licenziamento «si è limitata a rilevare rimane dunque confermata l'assunzione con regolarità di bevande alcoliche in orario di lavoro evidenziando che tale comportamento, per il ruolo svolto dal ricorrente, costituiva comportamento in grado di ledere il vincolo fiduciario». A dare man forte al ricorso del lavoratore, annullando il licenziamento è però il contratto. «L'impresa - scrive il giudice - non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua discolpa (...) Dunque né la legge né il contratto - continua il tribunale - prevedono alcuna sanzione» per il caso in cui il comandante beva «ma senza trovarsi in stato di ubriachezza».


C'è però una questione di opportunità. «Si ritiene che la responsabilità e quindi la diligenza connessa alla conduzione dei natanti della portata di circa 300 passeggeri - si esprime il giudice - implichi la necessità di astenersi durante l'orario di lavoro e lo svolgimento delle mansioni di comandante dall'assunzione di sostanze alcoliche: non solo non si deve essere ubriachi ma altresì non ci si deve porre nella condizione di poterlo essere. E non può imporsi alla società datrice di lavoro di avvalersi di un comandante che durante l'orario di lavoro si allontani dall'imbarcazione per assumere alcolici e si metta poi alla conduzione».
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Il Gazzettino