Per perdere la patente basta solo un incidente grave senza infrazioni

Per perdere la patente basta solo un incidente grave senza infrazioni
TRIESTE - In pochi sanno che per rischiare di perdere la patente può bastare un incidente grave, anche se è avvenuto senza che siano state commesse infrazioni. La...

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TRIESTE - In pochi sanno che per rischiare di perdere la patente può bastare un incidente grave, anche se è avvenuto senza che siano state commesse infrazioni. La conferma arriva dal TAR del Friuli Venezia Giulia con la sentenza n.12/16 depositata il 18 gennaio. Il Tribunale amministrativo regionale ha, infatti, respinto il ricorso di un automobilista a cui era stato imposto dalla Motorizzazione civile di sostenere nuovamente l'esame per la licenza di guida, per aver investito di notte un pedone sulle strisce. A sua discolpa a nulla è valso che, come si legge nella sentenza, «i carabinieri intervenuti sul posto non hanno contestato alcuna infrazione stradale, limitandosi a segnalare al Comune la situazione di pericolo dell'attraversamento». E neppure è servito a giustificare l'accaduto il fatto che nelle settimane successive le strisce siano state congruamente illuminate. Per conservare la sua patente il protagonista della vicenda dovrà ora superare l'esame di idoneità tecnica.


Come sottolinea il sito Polizia Municipale, portale tecnico e giuridico che ha commentato la sentenza riportandone il testo integrale, «spetta alla motorizzazione disporre la revisione della licenza di guida sulla base del rapporto della Polizia ma trattandosi di un provvedimento precauzionale basta un minimo dubbio sulla idoneità del conducente. Non servono multe o violazioni conclamate alle regole di prudenza stradale e chi investe un pedone sulla strisce pedonali può tornare facilmente sui banchi di scuola guida per ripetere l'esame». Ai sensi dell'articolo 128 del Codice della Strada «Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica».


In aggiunta alla conferma del TAR del Friuli Venezia Giulia, bisogna ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito negli anni che è proprio tale dubbio il presupposto che legittima la revisione della patente e non si tratta di un provvedimento che viene preso in conseguenza della responsabilità del conducente, quindi con finalità sanzionatorie o punitive (Consiglio di Stato 4962/2001 e 2430/2013).
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Il Gazzettino