TRIESTE - In pochi sanno che per rischiare di perdere la patente può bastare un incidente grave, anche se è avvenuto senza che siano state commesse infrazioni. La...
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Come sottolinea il sito Polizia Municipale, portale tecnico e giuridico che ha commentato la sentenza riportandone il testo integrale, «spetta alla motorizzazione disporre la revisione della licenza di guida sulla base del rapporto della Polizia ma trattandosi di un provvedimento precauzionale basta un minimo dubbio sulla idoneità del conducente. Non servono multe o violazioni conclamate alle regole di prudenza stradale e chi investe un pedone sulla strisce pedonali può tornare facilmente sui banchi di scuola guida per ripetere l'esame». Ai sensi dell'articolo 128 del Codice della Strada «Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica».
In aggiunta alla conferma del TAR del Friuli Venezia Giulia, bisogna ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito negli anni che è proprio tale dubbio il presupposto che legittima la revisione della patente e non si tratta di un provvedimento che viene preso in conseguenza della responsabilità del conducente, quindi con finalità sanzionatorie o punitive (Consiglio di Stato 4962/2001 e 2430/2013). Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino