«Si guardi per terra anche se il posto è bello»: la Corte d'Appello nega il risarcimento per la caduta dal marciapiede

CANALE D'AGORDO Negato il risarcimento a una coppia veneziana
VENEZIA - La bellezza delle Dolomiti non può giustificare la distrazione in passeggiata. A una coppia di veneziani è stato negato in via definitiva il...

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VENEZIA - La bellezza delle Dolomiti non può giustificare la distrazione in passeggiata. A una coppia di veneziani è stato negato in via definitiva il risarcimento dei danni, causati da una caduta mentre camminava a Canale d’Agordo durante una vacanza. Infatti la Cassazione ha bocciato il ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello che, come già il Tribunale di Belluno, aveva respinto la richiesta presentata al Comune, alla Provincia e a Veneto Strade: «La circostanza di trovarsi in un contesto ameno non esime il pedone dal prestare adeguata attenzione all’assenza di ostacoli sul cammino, specie ove essi siano percepibili con uno semplice sguardo verso il terreno».



IL MARCIAPIEDE
L’infortunio era avvenuto nell’estate del 2019, lungo la strada che conduce al centro del paese. Come ricostruito nel corso della causa, la moglie «era inciampata a causa di un abbassamento della soletta del marciapiede, che creava un pericoloso gradino non visibile», tanto da cadere rovinosamente a terra. Nel tonfo era rimasto coinvolto il marito che le camminava al fianco. Entrambi avevano riportato «gravi lesioni», al punto da presentare un conto di oltre 14.000 euro agli enti pubblici. Dopo il rigetto del Tribunale, si è pronunciata la Corte d’Appello, secondo cui dalle fotografie «risulta di tutta evidenza che il dislivello creato era di altezza estremamente contenuta, non certo un gradino, ed era comunque ben visibile proprio per l’assenza di altre deformazioni dell’asfalto, oltre che per il cambio di colore di quest’ultimo».

Anche se si cammina in un luogo attraente, è la conclusione, è bene guardare in basso anziché in giro: l’abbassamento «non solo era assolutamente visibile ed evitabile, ma era privo di alcuna intrinseca obiettiva pericolosità, ed era quindi percepibile ove fosse stata posta adeguata attenzione da parte dei pedoni». Valutazione reputata corretta dalla Cassazione, concordando sul fatto che il dislivello consisteva in una «modesta discontinuità dell’asfalto presente sul marciapiede».
 

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Il Gazzettino