L'azienda Mec.Fe srl di Fonzaso messa in liquidazione nel 2011 e "perseguitata" dal Fisco

L'agenzia delle Entrate è arrivata in Cassazione per due cartelle annullate

Cartelle esattoriali dell'Agenzia delle entrate
FONZASO - L'Agenzia delle Entrate arriva fino in Cassazione per confermare la validità di cartelle esattoriali notificate ad un'azienda già...

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FONZASO - L'Agenzia delle Entrate arriva fino in Cassazione per confermare la validità di cartelle esattoriali notificate ad un'azienda già moribonda: la Mec.Fe srl di Fonzaso che, in liquidazione, era stata ammessa nel giugno 2011 alla procedura di concordato preventivo. La ditta nata negli anni Ottanta che operava in via Fenadora 99 nella carpenteria pesante ponendosi tra le ditte di riferimento per costruzione di gru, dava lavoro a 36 persone. Poi la crisi e il concordato. Dopo pochi mesi l'Erario notificava due cartelle esattoriali in data 28 luglio e 18 ottobre 2011: sono tate subito impugnate davanti alla Commissione tributaria di Belluno sul presupposto «dell'inammissibilità dell'iscrizione a ruolo e della riscossione in pendenza della procedura di concordato preventivo, nonché della illegittimità delle cartelle emesse sulla base di un modello approvato da un organo incompetente» e altri motivi. I giudici di primo grado danno ragione alla ditta Mec.Fe. e annullano le due cartelle. Anche in secondo grado l'Agenzia delle Entrate perde. La Commissione tributaria del Veneto, infatti, afferma «l'inutilità della emissione delle cartelle una volta omologato il concordato, il quale rendeva definitivo il credito erariale nei confronti della società debitrice». E sottolinea che «le cartelle contenevano un credito superiore a quello evidenziato nella massa passiva del concordato, con l'addebito aggiuntivo di interessi e compensi di riscossione».


L'Agenzia delle Entrate non si ferma a approda alla Corte di Cassazione. E qui vede accolte le sue richieste. La Suprema Corte con un'ordinanza pubblicata in questi giorni «accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Veneto». Sottolinea che «l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria». Ricorda che «la domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, la successiva apertura della procedura concordataria non comporta la nullità della cartella ma l'improseguibilità dell'esecuzione».
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Il Gazzettino