Operatrici sanitarie no vax sospese, il giudice boccia il doppio ricorso

Infermiere no vax, il giudice respinge il doppio ricorso
PORDENONE - Dopo le sentenze dei mesi scorsi emesse dal Tar del Friuli Venezia Giulia e del Consiglio di Stato (che hanno respinto i ricorsi di medici e infermieri sospesi dalla...

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PORDENONE - Dopo le sentenze dei mesi scorsi emesse dal Tar del Friuli Venezia Giulia e del Consiglio di Stato (che hanno respinto i ricorsi di medici e infermieri sospesi dalla Aziende sanitarie e dagli Ordini professionali) ora arriva anche una sentenza del Giudice del lavoro del Tribunle di Pordenone che boccia il ricorso di due operatrici socio-sanitarie che erano state sospese dall’Azienda sanitaria del Friuli occidentale in quanto non avevano adempiuto all’obbligo della vaccinazione. Le due Oss - entrambe dell’ospedale di Pordenone - dopo la sospensione si erano rivolte al tribunale presentando ricorso contro il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nonostante il possesso di un certificato di esenzione dalla vaccinazione. Le operatrici socio-sanitarie chiedevano anche, in via d’urgenza, la loro riammissione in servizio a mansioni diverse da quelle svolte e se del caso anche inferiori senza la decurtazione della retribuzione.


LA SENTENZA
Il giudice del lavoro di Pordenone, esaminato il caso, ha bocciato il ricorso delle operatrici ritenendo corretto il provvedimento dell’Asfo in quanto il caso in specie “trova puntuale disciplina - come si legge nella sentenza del giudice del lavoro Angelo Riccio Cobucci - nella normativa che prevede la sospensione dal lavoro degli operatori sanitari che sono tenuti all’obbligo della vaccinazione”. Il magistrato del tribunale pordenonese ha ritenuto “insufficiente” la documentazione medica presentata dalle operatrici sanitarie. “In buona sostanza - si legge ancora nella sentenza -, senza voler ora intendere mettere in discussione il contenuto del certificato nella sua parte valutativa o addirittura porre l’attenzione sull’aspetto motivazionale, come noto prerogativa tipica dell’atto amministrativo - deve pur sempre apparire sin dall’inizio chiara l’enunciazione del concreto percorso seguito dal medico nel pervenire a quel determinato risultato attraverso la specificazione, sia pure sommaria, della documentazione clinica esaminata, dell’effettiva visita del paziente, della valutazione della storia clinica di quest’ultimo e dell’esecuzione di un’analisi anamnestica”. Al contrario il testo presentato - sempre secondo la sentenza - non risponderebbe ai requisiti e sarebbe “come tale assolutamente insufficiente”. Inoltre il giudice, con riscontro documentale, ha accertato che il medico firmatario del certificato di esenzione “non risulta - ancora la sentenza - neppure essere il medico di medicina generale delle due ricorrenti”. Medico che apparterebbe a un Ordine professionale di fuori regione. Rispetto alla richiesta di riammissione al lavoro anche in altre mansione il giudice ha ritenuto che l’Azienda sanitaria “abbia idoneamente assolto all’onere comunicando che “allo stato attuale il personale indicato non può trovare collocazione con mansioni diverse da quelle assegnate e pertanto non può essere adibito a mansioni che non implichino rischi di diffusione del contagio”. Le due Oss erano state sospese con altri 29 sanitari dall’Asfo.


IL COMMENTO


«La sentenza - ha commentato il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche Luciano Clarizia - rappresenta un ulteriore segnale chiaro per chi vuole svolgere un’attività in campo sanitario ma che non merita assolutamente di farne parte. Da qualche giorno le sospensioni di operatori non in regola con la vaccinazione anti-Covid sono state, con la nuova normativa, affidate agli Ordini professionali. E se questo, da una parte, sarà un ulteriore onere a carico degli Ordini stessi, dall’altra si procederà più velocemente a identificare i professionisti no vax e ad allontanarli dai luoghi di lavoro. Questo - conclude il presidente - a tutela di tutti i cittadini».

 

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Il Gazzettino